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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35673/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice dell'esecuzione denunciando violazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per mancata motivazione e/o omissione di risposta in ordine all'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. presentata dal condannato. L'istanza chiedeva il riconoscimento della continuazione e la rideterminazione della pena in relazione, in parte, alla sentenza n. 848/2019 del Tribunale di Matera e, in parte, alla sentenza n. 132/2021 pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; il giudice dell'esecuzione si è invece pronunciato solo su altre pronunce (n. 848/2019 e n. 59/15) omettendo di decidere sulla parte dell'istanza relativa alla sentenza n. 132/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per mancata pronuncia e vizio di motivazione e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla richiesta di riconoscimento della continuazione con riferimento ai reati di cui alla sentenza n. 132/2021 (irrevocabile il 13/12/2021), rinviando gli atti al Tribunale di Matera per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha richiamato altresì, nella motivazione, l'osservazione del Procuratore generale che l'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. non impedisce in via automatica il riconoscimento della continuazione quando la richiesta riguardi sentenze pronunciate con riti differenti, richiamando precedenti in tal senso.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Fondamento di cassazione invocato per vizio di motivazione e omissione di risposta a specifiche doglianze decisive.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per l'unificazione delle pene sotto il vincolo della continuazione; oggetto dell'istanza il riconoscimento della continuazione tra più sentenze.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Rito della definizione per accordo delle parti (patteggiamento); nella vicenda una delle sentenze rilevanti era stata emessa ai sensi di tale articolo.

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella sentenza: non opera automaticamente quale ostacolo al riconoscimento della continuazione quando la domanda riguardi pronunce rese con riti differenti; l'accordo delle parti non esclude a priori la continuazione se vi sono sentenze da riti diversi.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale cui si riferivano i reati contestati e per i quali erano state pronunciate le condanne oggetto della richiesta di unificazione.

  • artt. 572, 56-614, 612-bis, 582-585 cod. pen.

    Norme del codice penale relative ai reati per cui è stata applicata la pena con rito abbreviato ai sensi dell'art. 444; richiamate per descrivere l'oggetto della sentenza n. 132/2021.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione è obbligato a pronunciarsi compiutamente su tutte le specifiche richieste rilevanti e decisive contenute nell'istanza ex art. 671 c.p.p.; l'omessa pronuncia configura vizio di motivazione suscettibile di annullamento in Cassazione.
  • La mancanza di motivazione può consistere non solo in un difetto formale ma anche nell'omissione di risposta a doglianze decisive; il rimedio è l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo esame.
  • Il riconoscimento della continuazione può riguardare sentenze pronunciate con riti diversi, incluso il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; la presenza di una sentenza consensuale non esclude automaticamente il cumulo continuativo con pronunce di rito ordinario.
  • Se si prospetta un'istanza di unificazione sotto il vincolo della continuazione, è consigliabile indicare espressamente tutte le sentenze e i punti per cui si chiede pronuncia, per evitare omissioni che possano richiedere l'annullamento e il rinvio.
  • In caso di omissione di pronuncia su punto decisivo, la parte interessata può proporre ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. indicando la specifica violazione per insufficiente motivazione o mancata risposta.

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