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Sentenza

Sentenza n. 10878/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della circolare del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 4^ Divisione prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2020, notificata in data 26 giugno 2020, con la quale è stato comunicato l’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione per il 2019, dei tenenti colonnelli in servizio permanente “a disposizione” dell’Esercito; - del verbale -OMISSIS- del 18 ottobre 2019 della Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito con le relative valutazioni allegate e il punteggio di 29,73 attribuito al ricorrente, con la relativa graduatoria finale e provvedimento di approvazione della stessa; - del provvedimento che ha disposto la mancata iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento, nonché, per quanto necessario, del provvedimento con il quale è stata disposta la pubblicazione degli esiti finali, avvenuta in data 22 giugno 2020; - per quanto necessario, di ogni atto procedimentale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, sotteso, preordinato e connesso all’emissione della circolare prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2020; - di ogni ulteriore atto o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 6 aprile 2021: - della circolare circolare del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – 4^ Divisione prot. n. -OMISSIS- in data 11 dicembre 2020, notificata in data 7 gennaio 2021, con la quale è stata comunicata la pubblicazione dell’esito del giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente alla valutazione per il 2020, dei tenenti colonnelli in servizio permanente “a disposizione” dell’Esercito; - del verbale -OMISSIS- del 5 novembre 2020 della Commissione superiore di avanzamento dell’Esercito con le relative valutazioni allegate e il punteggio di 29,74 attribuito al ricorrente, con la relativa graduatoria finale, in cui il ricorrente è stato collocato alla posizione 21, e del provvedimento di approvazione della stessa; - del provvedimento che ha disposto la mancata iscrizione del ricorrente nel quadro di avanzamento, nonché, per quanto necessario, del provvedimento con il quale è stata disposta la pubblicazione degli esiti finali, avvenuta in data 11 dicembre 2020; - per quanto necessario, di ogni atto procedimentale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, sotteso, preordinato e connesso all’emissione della circolare prot. n. -OMISSIS- in data 11 dicembre 2020; - di ogni ulteriore atto o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202007350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l'anno 2019, con attribuzione del punteggio di 29,73, collocazione al 16° posto e mancata iscrizione nel quadro di avanzamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di avanzamento al grado di colonnello in servizio permanente a disposizione per l'anno 2019, deducendo quattro gruppi di censure. Con il primo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 1032 e 1058 del d.lgs. 66/2010 e degli artt. 701, 705, 707, 708 e 710 del d.P.R. 90/2010, nonché eccesso di potere per illogicità, incoerenza, contraddittorietà e difetto di istruttoria, sostenendo che la Commissione non avrebbe adeguatamente considerato i precedenti giudizi almeno pari a “ottimo” e i nuovi titoli conseguiti, tra cui un attestato di benemerenza della Protezione civile, la Medaglia Mauriziana, un encomio e una laurea, attribuendogli soltanto 29,73 punti rispetto ai 29,69 dell’anno precedente. Con il secondo motivo ha denunciato difetto di istruttoria, illogicità, disparità di trattamento e violazione degli artt. 3 e 97 Cost., assumendo che i cinque ufficiali iscritti nel quadro fossero stati sopravvalutati nonostante il ricorrente disponesse di una laurea aggiuntiva e di precedenti valutativi migliori sotto alcuni profili. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., dell’art. 1058 del d.lgs. 66/2010 e dell’art. 3 l. 241/1990, contestando la vaghezza delle espressioni descrittive utilizzate dalla Commissione e prospettando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1058 per l’assenza di criteri e punteggi predeterminati e oggettivi. Con il quarto motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità, travisamento dei presupposti e sviamento, in relazione a errori formali e asserite contraddizioni nelle notifiche e negli elenchi della procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha chiarito che la procedura di avanzamento a scelta si articola in una fase di idoneità e in una successiva fase di merito assoluto. La previsione dell’art. 701 del d.P.R. 90/2010, relativa alla prevalenza di qualifiche inferiori a “superiore alla media” quale indice di non idoneità, rileva soltanto nella prima fase; poiché il ricorrente era stato giudicato idoneo, non poteva contestare utilmente tale profilo rispetto al successivo punteggio di merito. Quanto alle censure valutative, il giudice ha ritenuto che la Commissione disponesse di ampia discrezionalità tecnica e che il sindacato giurisdizionale fosse limitato alle ipotesi di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o macroscopica contraddittorietà. Non è stato ravvisato eccesso di potere in senso assoluto, poiché la carriera del ricorrente, pur apprezzabile, non evidenziava un costante e assoluto primato: egli non aveva conseguito il primo posto nei corsi frequentati e presentava alcuni risultati non apicali. È stato escluso anche l’eccesso di potere in senso relativo, poiché i controinteressati presentavano risultati migliori nei corsi, documentazione caratteristica più favorevole, maggiori benemerenze e precedenti graduatorie di avanzamento in SPE costantemente superiori. Il possesso di una laurea non comporta un incremento automatico del punteggio, dovendo la Commissione valutarne la concreta utilità rispetto ai compiti istituzionali. La modesta variazione del punteggio rispetto all’anno precedente non è stata ritenuta illogica, anche considerando che la Medaglia Mauriziana è collegata all’anzianità e che l’encomio non ha un valore numerico predeterminato. Il terzo motivo è stato respinto perché il punteggio numerico costituisce la motivazione primaria e sufficiente del giudizio, mentre le espressioni verbali hanno funzione complementare e non sono automaticamente correlabili ai punteggi. Il TAR ha inoltre escluso la rilevanza dei dubbi di costituzionalità sull’art. 1058, ritenendo la disciplina complessivamente razionale e sufficientemente articolata. Il quarto motivo è stato respinto perché le asserite discrasie formali non avevano prodotto una concreta lesione e non evidenziavano, alla luce dell’esito delle altre censure, né travisamento né sviamento. Gli atti impugnati sono stati quindi confermati; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 883, 900, 1099 e 2250-ter d.lgs. 66/2010

    Disciplinano il servizio permanente a disposizione e consentono, per gli ufficiali interessati, l'avanzamento al grado superiore secondo la procedura prevista per il servizio permanente effettivo.

  • artt. 1032 ss. d.lgs. 66/2010

    Regolano il sistema generale degli avanzamenti degli ufficiali.

  • artt. 1057-1060 d.lgs. 66/2010

    Disciplinano l'avanzamento a scelta, distinguendo la verifica dell'idoneità dal successivo giudizio di merito assoluto e individuando i profili di valutazione della Commissione.

  • art. 1058, comma 5, d.lgs. 66/2010

    Impone di valutare qualità morali, caratteriali e fisiche, benemerenze e qualità professionali, doti intellettuali e culturali e attitudine agli incarichi del grado superiore.

  • art. 1460 d.lgs. 66/2010

    È stato richiamato per il principio di continuità valutativa e per il divieto di reformatio del punteggio tra scrutinio e scrutinio in assenza di elementi sopravvenuti.

  • artt. 700-711 d.P.R. 90/2010

    Completano la disciplina dei giudizi di avanzamento, compresi i criteri di valutazione, l'attribuzione del punteggio numerico e la formulazione delle espressioni descrittive.

  • art. 701 d.P.R. 90/2010

    Costituisce ragionevole indice di non idoneità l'aver riportato, in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a «superiore alla media» per l'avanzamento fino al grado di colonnello.

    La previsione opera nella fase di accertamento dell'idoneità e non determina automaticamente il punteggio della successiva valutazione di merito.

  • art. 707 d.P.R. 90/2010

    Le doti intellettuali e culturali, inclusi i titoli di studio, devono essere valutate in relazione alla concreta utilità per i compiti istituzionali, senza automatismi nell'attribuzione del punteggio.

  • art. 702 d.P.R. 90/2010

    Il punteggio numerico attribuito dalla Commissione costituisce l'elemento motivazionale primario del giudizio.

  • art. 710 d.P.R. 90/2010

    Consente l'esplicitazione discorsiva del giudizio, ma le espressioni verbali restano recessive rispetto al punteggio numerico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto soddisfatto l'obbligo motivazionale mediante il punteggio numerico previsto dalla disciplina speciale degli avanzamenti.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento non risultano violati in assenza di una macroscopica irragionevolezza o di una patente rottura dell'uniformità del metro valutativo.

Massime di principio

  • Nell'avanzamento a scelta degli ufficiali, la procedura comprende una fase preliminare di idoneità e una successiva fase di merito assoluto; il requisito relativo alla prevalenza di qualifiche non inferiori a “superiore alla media” opera nella prima fase e non attribuisce, da solo, un punteggio o una posizione utile nella graduatoria di merito.
  • Il giudizio della Commissione superiore di avanzamento costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o macroscopica contraddittorietà immediatamente desumibili dalla documentazione.
  • L'eccesso di potere in senso assoluto richiede che la carriera dell'ufficiale evidenzi una costante e assoluta eccellenza o un primato incontestabile; non è sufficiente un curriculum complessivamente apprezzabile o il possesso di singoli titoli di particolare rilievo.
  • L'eccesso di potere in senso relativo non può essere desunto da un mero confronto a coppie tra il ricorrente e alcuni promossi, ma richiede la prova di una patente, insostenibile e ingiustificabile rottura dell'uniformità del criterio valutativo applicato ai diversi scrutinandi.
  • Nelle procedure di avanzamento disciplinate da criteri speciali, il punteggio numerico costituisce motivazione primaria e sufficiente; le espressioni descrittive sono complementari e non devono essere automaticamente correlate a specifici punteggi.
  • Il possesso di un titolo di studio o di una benemerenza non determina automaticamente un incremento del punteggio: la Commissione deve valutarne il concreto rilievo rispetto alle funzioni istituzionali e alla complessiva carriera dell'ufficiale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaQuestione di legittimità costituzionale

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