Cassazione Civile, Ordinanza n. 04393/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR della Lombardia che aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi riuniti di una banca avverso quattro avvisi di liquidazione per maggiori imposte di registro dovute su atti di cessione di rami d'azienda stipulati da società bancarie poi incorporate. Il ricorso si articolava in tre motivi, ma la decisione di legittimità non li esamina nel merito perché sopravvengono fatti estintivi e assorbenti: per un avviso la controversia viene definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018, essendo stata presentata istanza di definizione con pagamento del dovuto e successiva dichiarazione di avvalersi del versamento eseguito dalla coobbligata; per gli altri tre avvisi la banca resistente invoca l'efficacia espansiva favorevole del giudicato ex art. 1306, comma 2, c.c., allegando che altri coobbligati solidali hanno ottenuto sentenze definitive di annullamento di atti impositivi identici, pronunciate non per ragioni personali ma perché l'imposta autoliquidata era ritenuta corretta. La Corte verifica la sussistenza delle condizioni per l'opponibilità del giudicato esterno tra condebitori solidali nel processo tributario e ritiene soddisfatti i presupposti richiesti.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente all'avviso n. 08/IT/034939/000/P001 per effetto della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018. Per le altre tre controversie rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimamente opposto il giudicato favorevole formatosi in favore delle altre condebitorI solidali ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. Le spese della parte estinta restano a carico di chi le ha anticipate; per il resto le spese sono compensate per sopravvenienza della ragione assorbente di rigetto. Viene altresì esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Nel processo tributario, la sentenza favorevole resa tra creditore e uno dei debitori solidali può essere opposta dagli altri debitori al creditore, purché sia passata in giudicato, non vi sia già un giudicato tra quel debitore e il creditore, l'eccezione sia tempestivamente dedotta e la decisione non sia fondata su ragioni personali del condebitore.
La definizione agevolata della controversia produce estinzione del giudizio per la parte relativa all'atto impositivo interessato, ove risulti presentata istanza e versato il dovuto.
art. 6 d.l. 119/2018, comma 13
È richiamato per la richiesta di trattazione e dichiarazione di estinzione della causa definita agevolmente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nel caso di estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. 119/2018 né all'Agenzia delle Entrate quale amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudicato favorevole formatosi tra il creditore erariale e uno dei debitori solidali è opponibile dagli altri condebitori, ma solo se il giudicato è definitivo, non esiste un giudicato interno o esterno già formato tra il soggetto che lo oppone e l'amministrazione, l'eccezione è sollevata tempestivamente e la decisione non dipende da ragioni personali del coobbligato.
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia fiscale determina l'estinzione del giudizio limitatamente all'atto o all'avviso oggetto di definizione, con conseguente assorbimento delle questioni di merito su quel segmento della lite.
- La pronuncia favorevole resa nei confronti di un coobbligato solidale può estendere i suoi effetti agli altri soltanto quando l'accertamento contenuto nella sentenza non sia fondato su circostanze personali, ma su questioni comuni attinenti all'an o al quantum del tributo.
- In presenza di una ragione sopravvenuta assorbente che impone l'estinzione di una parte della controversia, il ricorso residuo può essere rigettato con compensazione delle spese per il resto.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato non opera per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e non si applica nei casi di estinzione del giudizio derivante da definizione agevolata.
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