Cassazione Civile, Ordinanza n. 23889/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento sintetico emesso per l'anno d'imposta 2003, con cui l'Ufficio aveva rideterminato in aumento il reddito sulla base del possesso di quattro autovetture, tra cui due di lusso. In primo e secondo grado la pretesa veniva confermata, ritenendo sufficiente la disponibilità dei veicoli a fondare il redditometro. In cassazione il contribuente articolava cinque motivi: (1) chiedeva l'applicazione retroattiva del nuovo testo dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 introdotto dall'art. 22 del d.l. n. 78/2010, invocando il favor rei; (2) deduceva la violazione dell'art. 38 per assenza dei presupposti dell'accertamento sintetico, assumendo che mancassero sia lo scostamento minimo sia la reiterazione pluriennale; (3) lamentava l'erronea valutazione degli indici di capacità contributiva, sostenendo che i veicoli erano beni strumentali dell'impresa individuale cessata e che parte della disponibilità patrimoniale derivava da apporti di terzi, in particolare del figlio; (4) censurava il difetto di motivazione della sentenza d'appello, che non avrebbe esaminato adeguatamente le difese e la prova del contribuente; (5) denunciava l'omesso esame di fatti decisivi, cioè la strumentalità dei veicoli all'attività d'impresa, documentata con libri inventari e registro dei beni ammortizzabili.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo, ritenendo che la CTR non avesse esaminato la documentazione prodotta dal contribuente sulla strumentalità dei veicoli all'impresa. Ha affermato che, ai fini dell'accertamento sintetico, la disponibilità di beni rileva come indice di capacità contributiva solo quando i beni siano espressione di ricchezza personale, mentre i beni strumentali all'attività d'impresa non possono essere automaticamente imputati a spese della persona fisica, se risulta da idonea documentazione la loro effettiva ed esclusiva destinazione aziendale. Sono stati respinti il primo motivo, perché la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 si applica solo agli accertamenti per redditi con termine di dichiarazione non ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non al periodo d'imposta 2003; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché relativo a questioni non dedotte nei gradi di merito; gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, che dovrà verificare se i veicoli erano effettivamente inerenti all'attività d'impresa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
terzo comma; nuovo testo richiamato dal ricorrente
La disponibilità di beni può fondare la presunzione di reddito solo se i beni costituiscono espressione di capacità contributiva della persona fisica; se invece sono beni strumentali all'attività d'impresa, la loro disponibilità va ricondotta allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e non al reddito personale.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
La nuova disciplina dell'accertamento sintetico si applica solo agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto; quindi non è applicabile all'anno d'imposta 2003.
art. 2 d.m. 24 dicembre 2012
"non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività d'impresa o all'esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione"
Le spese per beni e servizi riferibili in modo esclusivo ed effettivo all'attività d'impresa o professionale non sono imputabili alla persona fisica, purché la relativa destinazione risulti da idonea documentazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È ammissibile la censura per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, quale la strumentalità dei beni all'attività d'impresa, se il giudice di merito non abbia considerato la relativa documentazione.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato sul possesso di beni, la presunzione di maggiore capacità contributiva opera solo per i beni che siano effettiva espressione di spesa e ricchezza personale del contribuente; i beni strumentali all'impresa non possono essere automaticamente valorizzati come spese personali.
- Quando il contribuente deduce la natura strumentale dei beni posti a base del redditometro, il giudice di merito deve esaminare la documentazione prodotta a sostegno di tale allegazione; l'omesso esame integra vizio censurabile in cassazione.
- La disciplina sopravvenuta dell'accertamento sintetico non si applica retroattivamente ai periodi d'imposta già coperti da termini dichiarativi scaduti alla data di entrata in vigore della modifica.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione e il relativo motivo è inammissibile.
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