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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29441/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato avanti ai giudici tributari un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la dichiarazione relativa all'anno 2004 e recuperato maggiori imposte non versate. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell'appello dell'Amministrazione finanziaria, aveva respinto il ricorso introduttivo della contribuente. In cassazione la società ha proposto cinque motivi, ma nel corso del giudizio ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la documentazione dell'istanza e deducendo di aver versato la prima rata; con memoria ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che la contribuente aveva dimostrato la presentazione della domanda di definizione della lite e il pagamento della prima rata entro il termine previsto. Poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo è stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018. Le spese del processo estinto sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, e la Corte ha escluso la condanna al pagamento del doppio contributo unificato perché l'ostacolo all'esame del merito derivava da una sopravvenuta adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    L'adesione alla definizione agevolata della lite e il pagamento della prima rata, in assenza di istanza di trattazione dell'altra parte entro il termine previsto, comportano l'estinzione del processo.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata delle liti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria depositata in questa fase è stata utilizzata per ribadire l'adesione alla definizione agevolata e chiedere l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando l'esame del merito è impedito da una definizione agevolata sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata delle liti fiscali, se tempestivamente perfezionata con il pagamento della prima rata e non seguita da istanza di trattazione dell'Ufficio entro il termine stabilito, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata della controversia, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale applicabile.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se il mancato esame del ricorso dipende da una causa sopravvenuta di definizione del rapporto processuale e non dall'esito sfavorevole del giudizio sul merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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