Cassazione Penale, Ordinanza n. 10272/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo. Il ricorso era affidato a un unico motivo: deduceva la mancata determinazione della pena nel minimo edittale. Dal testo emerge che, nel giudizio di appello, non era stata sollevata alcuna doglianza specifica sulla quantificazione della pena, essendo l'impugnazione di merito limitata alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha inoltre rilevato che la censura era generica e meramente confutativa, perché la sentenza impugnata aveva già valorizzato elementi incompatibili con la tesi del ricorrente, in particolare l'elevato allarme sociale del fatto, la biografia penale dell'imputato e la conseguente negativa personalità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena fosse nuova rispetto ai motivi di appello e quindi inammissibile; in ogni caso, l'ha reputata generica e incompatibile con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva già giustificato il trattamento sanzionatorio richiamando la gravità del fatto, i precedenti dell'imputato e la sua personalità negativa. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il cui illecito l'imputato era stato condannato; il testo non specifica oltre la fattispecie concreta.
La difesa in appello aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma la domanda non è stata accolta.
Le attenuanti generiche erano state dedotte in appello e non concesse.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure nuove che non siano state previamente devolute con i motivi di appello, quando la questione era deducibile nel grado precedente.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a una contestazione generica o meramente confutativa della motivazione della sentenza impugnata, senza confrontarsi in modo puntuale con gli specifici argomenti valorizzati dal giudice di merito.
- Ai fini della determinazione della pena, la censura è priva di efficacia se non si confronta con gli elementi concretamente indicati dal giudice di merito per giustificare il trattamento sanzionatorio, come gravità del fatto, precedenti penali e personalità dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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