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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10100/2025 del 13/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era nuovo, poiché non risultava devoluto in appello, e che il secondo era generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata in tema di pena e attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano deducendo, in sintesi, l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Dal testo emerge che in appello erano stati prospettati solo l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. e la sproporzione della pena con richiesta di attenuanti generiche. In Cassazione, invece, il primo motivo è stato ritenuto nuovo, perché non dedotto con l'atto di appello; il secondo motivo è stato giudicato generico e astratto, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato la violazione di un divieto circoscritto e facilmente osservabile, nonché l'assenza di elementi positivi in favore dell'imputata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto risultava devoluta in appello, ma il ricorso in cassazione non poteva introdurre censure nuove non già prospettate nel precedente grado di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca una questione nuova, cioè non devoluta con l'atto di appello, quando non risulti già sottoposta al giudice di merito.
  • È generico il motivo di ricorso che si limiti ad affermazioni astratte sull'eccessività della pena o sulla mancata concessione delle attenuanti generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La motivazione sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando evidenzi la concretezza della violazione, la sua agevole evitabilità e l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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