Cassazione Penale, Ordinanza n. 10098/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per fatti di natura tributaria. Il primo motivo contestava l'accertamento di merito in ordine alla prova del mancato rinvenimento della documentazione contabile richiesta, sostenendo in sostanza una diversa lettura degli elementi probatori. La Corte di cassazione rileva che la motivazione di merito era coerente e fondata su dati oggettivi, sulla dichiarazione del modello Unico 2008, sulla ricevuta di restituzione della contabilità da parte del precedente consulente e sull'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte. Il secondo motivo riguardava il trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione integrale delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; anche tale censura è stata ritenuta generica e meramente diretta a ottenere una nuova valutazione del merito, a fronte di una motivazione già adeguata sulla gravità dei fatti e sulla notevole entità dell'imposta evasa.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere concesse o ridotte in misura non totale in base alla valutazione discrezionale del giudice di merito; la censura in cassazione è inammissibile se è generica e mira solo a rivalutare il merito a fronte di motivazione congrua.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una diversa lettura dei dati fattuali e probatori, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione coerente e non manifestamente illogica.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche non è ammissibile se si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, in presenza di una motivazione adeguata sulla gravità del fatto e sui criteri di determinazione della pena.
- La sussistenza di elementi oggettivi documentali e la non credibilità delle giustificazioni dell'imputato possono legittimare la conclusione di merito sulla responsabilità e rendere insindacabile, in cassazione, la valutazione del giudice di appello salvo vizi specifici di legittimità.
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