Cassazione Penale, Ordinanza n. 10096/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non censurabile la motivazione della sentenza d'appello perché fondata su una valutazione unitaria dell'abuso edilizio e sulla corretta determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione. Dal testo emerge che la censura riguardava la qualificazione e la trattazione di un abuso edilizio e, in particolare, la decorrenza del termine di prescrizione. La Corte di cassazione rileva che la motivazione di merito aveva compiuto una valutazione unitaria dell'abuso edilizio e che aveva correttamente individuato il dies a quo della prescrizione; il ricorso, invece, si risolveva in una richiesta di rivalutazione frammentaria dei dati probatori e fattuali, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
abuso edilizio
La fattispecie concreta riguarda un abuso edilizio; la Corte sottolinea che va valutato unitariamente ai fini anche della decorrenza della prescrizione.
prescrizione del reato
Il termine di decorrenza della prescrizione deve essere individuato sulla base di una valutazione unitaria del fatto contestato; nel caso concreto la Corte ritiene corretta quella compiuta dai giudici di merito.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammessa una rivalutazione del materiale fattuale o probatorio in chiave frammentaria quando la sentenza impugnata abbia già compiuto una valutazione unitaria e coerente del fatto.
- La decorrenza della prescrizione, in presenza di un abuso edilizio, va determinata avendo riguardo alla complessiva unitarietà dell'intervento abusivo e non scomponendo artificialmente le singole componenti del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze di violazione di legge e di motivazione si risolvono in una mera contrapposizione valutativa alle argomentazioni della sentenza impugnata, senza evidenziare reali vizi logico-giuridici.
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