Cassazione Penale, Ordinanza n. 10097/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva definito il giudizio con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso è stato formulato richiamando l'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza la mancata declaratoria di cause di proscioglimento. La Corte rileva però che il motivo investe un tema già rinunciato nell'accordo tra le parti, è comunque generico e, inoltre, si confronta con una motivazione di merito che, pur nei limiti del concordato, dava conto del quadro probatorio a carico dell'imputato in termini di responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso una sentenza di concordato in appello con motivi non consentiti. Ha precisato che, in tale sede, sono deducibili solo vizi attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; non sono invece proponibili doglianze sui motivi rinunciati né sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ha introdotto il concordato in appello, consentendo alla corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; i motivi di ricorso avverso tale sentenza sono limitati a specifici vizi del concordato e della pronuncia.
richiamato come norma che disciplina le forme della richiesta di concordato in appello.
la mancata applicazione di tale disposizione non è deducibile con ricorso quando il motivo attiene a questioni oggetto di rinuncia nel concordato in appello.
ha modificato il codice di rito introducendo l'art. 599-bis c.p.p., che disciplina il concordato in appello.
Cassa delle ammende
è stata disposta la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono deducibili soltanto vizi che incidono sulla formazione del consenso delle parti, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che riguardano motivi di appello rinunciati in sede di concordato, poiché l'accordo di definizione del giudizio delimita il perimetro delle questioni ancora proponibili.
- La mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta quando la censura si colloca entro il perimetro dei motivi rinunciati nel concordato in appello.
- Quando il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello è generico e comunque eccede i limiti consentiti dal rito, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste per il ricorrente.
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