Cassazione Penale, Ordinanza n. 10099/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 22/03/2024. Dal testo emerge che il giudizio verteva su un reato collegato ai requisiti di accesso al reddito di cittadinanza, contestato in relazione alla disciplina del D.L. n. 4 del 2019. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto un vizio relativo all'elemento soggettivo, sostenendo in sostanza che mancasse il dolo, ma la censura è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione di merito, che aveva già spiegato le ragioni della sussistenza del dolo e degli oneri informativi gravanti anche sui terzi, in quanto discendenti dalla conoscenza della legge penale e dei requisiti di accesso al beneficio. Con il secondo motivo ha contestato l'applicazione della disciplina sanzionatoria dopo l'abrogazione, sostenendo in sostanza la rilevanza della lex mitior; la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'abrogazione del delitto previsto dall'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, operata dall'art. 1, comma 318, della L. n. 197 del 2022, mantiene ferme le sanzioni penali per i fatti commessi fino al termine di efficacia della disciplina e costituisce deroga non irragionevole alla retroattività della legge più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi: il primo perché aspecifico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza del dolo; il secondo perché l'abrogazione della norma incriminatrice non comporta, per i fatti commessi nel periodo di vigenza, l'applicazione retroattiva della disciplina più favorevole. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
norma incriminatrice richiamata come base del reato collegato alla indebita percezione del reddito di cittadinanza; la Corte ne afferma l'abrogazione a decorrere dall'1 gennaio 2024 con disciplina transitoria che salva i fatti commessi nel periodo di vigenza.
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197
disposizione che ha abrogato il delitto di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, mantenendo però applicabili le sanzioni penali per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina.
richiamato per il principio di retroattività della lex mitior, rispetto al quale la disciplina transitoria dell'abrogazione costituisce deroga espressa.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre tesi già esaminate e confutate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di indebita percezione di benefici collegati al reddito di cittadinanza, il dolo può essere desunto anche dalla consapevolezza dei requisiti normativi di accesso al beneficio e dagli oneri informativi connessi, non essendo sufficiente negare in modo generico l'elemento soggettivo.
- L'abrogazione di una norma incriminatrice può essere accompagnata da una disciplina transitoria che conserva la punibilità dei fatti commessi nel periodo di vigenza; in tal caso la deroga alla retroattività della lex mitior è legittima se sorretta da una plausibile giustificazione e non appare irragionevole.
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