Cassazione Penale, Ordinanza n. 10095/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso è ritenuto inammissibile perché la doglianza sulla notifica è infondata in diritto, essendo il domicilio eletto in altro procedimento privo di efficacia nel procedimento attuale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 24 settembre 2018. Il ricorrente deduce un vizio di violazione di legge processuale, lamentando la mancata notifica del decreto di citazione in appello presso un domicilio eletto all’atto della scarcerazione in un diverso procedimento. Sostiene, in sostanza, che la notifica non sarebbe stata effettuata correttamente presso quel domicilio. La Corte osserva però che l’elezione o dichiarazione di domicilio ha efficacia soltanto nel procedimento in cui è stata resa e non si estende ad altri procedimenti.
Norme richiamate
principio in tema di notificazioni all'imputato
L’elezione o dichiarazione di domicilio è valida ed efficace solo nell’ambito del procedimento penale nel quale è stata effettuata e non produce effetti in procedimenti diversi.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando ne ricorrano i presupposti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel sistema delle notificazioni penali, il domicilio eletto o dichiarato dall’imputato ha efficacia esclusivamente endoprocedimentale: non può essere utilizzato per notifiche relative a un diverso procedimento penale.
- La mancata notifica di un atto processuale nel domicilio eletto in altro procedimento non integra, di per sé, violazione di legge processuale, se quel domicilio non era valido nel procedimento in cui la notifica doveva essere eseguita.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice deve applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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