Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18306/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, ritenuta non riconducibile all'ipotesi di lieve entità. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca dell'autovettura e della somma di denaro ex art. 240 c.p. Sosteneva, in sostanza, che il fatto dovesse essere qualificato come di minore gravità, che la recidiva non fosse giustificata e che i beni confiscati non fossero legati al reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo e il secondo motivo manifestamente infondati e comunque i motivi inammissibili perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze già respinte in appello, privi di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. In particolare, ha ritenuto corretta la valutazione complessiva dei fatti ai fini dell'esclusione della lieve entità, la corretta valorizzazione della recidiva in ragione dei precedenti specifici e della personalità dell'imputato, nonché legittima la confisca del denaro e dell'autovettura, rispettivamente per il nesso con le cessioni di droga e per l'uso del veicolo come deposito funzionale allo spaccio. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    La condotta di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio integra il reato contestato e confermato nei gradi di merito.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    L'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; il riconoscimento va escluso se anche uno solo di tali elementi depone per un'offesa non lieve.

  • art. 240 c.p.

    La confisca è legittima quando vi sia nesso eziologico tra il bene e il reato, o quando il bene sia strettamente funzionale alla commissione del fatto, come nel caso di denaro collegato alle cessioni e di autovettura usata come deposito per lo spaccio.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 133 c.p.

    La recidiva deve essere valutata in concreto alla luce della personalità dell'imputato, della natura e offensività dei precedenti e della distanza temporale tra i fatti, non essendo un automatismo fondato sul solo dato formale della precedente condanna.

  • art. 192 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo.

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello rende il motivo non specifico e inammissibile.
  • Il riconoscimento della lieve entità nei reati in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli elementi normativamente rilevanti, sia relativi alla condotta sia alla sostanza; la prevalenza di indici di professionalità o sistematicità dello spaccio può legittimamente escludere la fattispecie attenuata.
  • La recidiva non può essere applicata in modo automatico sulla base dei precedenti penali, ma deve essere giustificata da una concreta valutazione della maggiore colpevolezza e pericolosità sociale desumibile dalla natura e dalla pluralità dei precedenti, dalla loro specificità e dalla personalità del reo.
  • La confisca di denaro e di altri beni è legittima quando sia accertato il nesso con l'attività criminosa o la loro diretta funzionalità alla commissione del reato; nel traffico di stupefacenti, anche il mezzo utilizzato come strumento operativo dell'attività illecita può essere confiscato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoConfisca
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della provaConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.