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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18245/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione di condanna per il delitto di evasione è rimasta ferma, non essendo stato accolto alcun motivo di ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per evasione, deducendo censure sul giudizio di responsabilità, sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte risultavano generici perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Indica il delitto per il quale era stata pronunciata la condanna in appello, ossia l'evasione.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato solo indirettamente dalla doglianza sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
  • La censura sulla dosimetria della pena e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto deve essere specifica e coerente con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, è generica e inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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