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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18253/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per il delitto di evasione pronunciata in appello, non essendo stata accolta alcuna censura sul merito o sul trattamento sanzionatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata della Corte d'appello aveva confermato la condanna per il delitto di evasione. Il ricorrente ha proposto un solo motivo, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché, da un lato, riproponeva doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, risultava generica, poiché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di evasione, richiamata come titolo di condanna nella sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente attraverso la doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ne valuta la censura in termini di genericità e riproposizione di motivi già esaminati.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre censure già dedotte e disattese nei giudizi di merito, senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere specifica e argomentata: non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o generica.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito mediante motivi che non evidenzino vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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