Cassazione Penale, Ordinanza n. 18252/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha censurato il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 393-bis c.p., la determinazione della pena e in particolare l'aumento per continuazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento dei benefici di legge. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché, in parte, non specificamente dedotti in appello e, in parte, meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e finalizzati a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti; inoltre, le censure risultavano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
indica il delitto per il quale è stata pronunciata la condanna impugnata, cioè resistenza a pubblico ufficiale.
invocato dal ricorrente quale scriminante speciale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile.
richiamato implicitamente attraverso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
richiamato implicitamente attraverso la doglianza sulla particolare tenuità del fatto.
richiamato implicitamente con riferimento all'aumento di pena per continuazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che riproducano pedissequamente questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio o di una diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività è estranea al sindacato di legittimità.
- Le doglianze non dedotte in appello non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- La deduzione di scriminanti, attenuanti, particolare tenuità del fatto e benefici di legge deve essere sorretta da censure specifiche e pertinenti rispetto alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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