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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18250/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per il delitto di cui all'art. 337 c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano: la contestazione del giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano in parte meramente ripetitive di questioni già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; per altra parte erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale.

  • Cassa delle ammende

    Somma posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere sollecitata in sede di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando le doglianze sono dirette solo a contestare il merito dell'apprezzamento compiuto dai giudici di merito.
  • Le censure sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena devono essere specifiche e ancorate alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, sono generiche e non esaminabili nel merito.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale

Testo integrale

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