Cassazione Penale, Ordinanza n. 18250/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per il delitto di cui all'art. 337 c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano: la contestazione del giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure erano in parte meramente ripetitive di questioni già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; per altra parte erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale.
Cassa delle ammende
Somma posta a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere sollecitata in sede di legittimità una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, quando le doglianze sono dirette solo a contestare il merito dell'apprezzamento compiuto dai giudici di merito.
- Le censure sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena devono essere specifiche e ancorate alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, sono generiche e non esaminabili nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18230/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18245/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18249/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18252/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18253/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_penale · 21 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 18254/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →