Cassazione Penale, Ordinanza n. 18230/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo avente ad oggetto un'area sita in Milano. Nel ricorso denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 44 d.P.R. 380/2001, sostenendo che il giudice avesse erroneamente trattato il vincolo come confisca e che, comunque, la confisca sarebbe obbligatoria solo per l'ipotesi di cui alla lettera c), mentre nel caso concreto sarebbero contestate solo le ipotesi di cui alle lettere a) e b), non confiscabili; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 321 c.p.p., deducendo che il sequestro era stato disposto nei confronti di soggetto non proprietario del bene, poiché l'area sarebbe stata ceduta prima del sequestro; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 323 c.p.p., richiamando il proscioglimento per particolare tenuità del fatto e affermando che il bene non era stato confiscato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ma ha qualificato l'impugnazione come appello cautelare. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano, ritenuto competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui, contro il provvedimento che rigetta la richiesta di revoca del sequestro preventivo, il rimedio corretto non è il ricorso immediato per cassazione, bensì l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.; in applicazione del favor impugnationis, il ricorso è stato convertito nel rimedio corretto.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 380/2001
Richiamato dai motivi di ricorso in tema di sequestro/confisca di area oggetto di contestazione urbanistica; la Corte non ne affronta il merito perché arresta la decisione sul piano dell'ammissibilità/rimedi esperibili.
art. 321 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità del sequestro preventivo nei confronti di chi non sarebbe proprietario del bene; la Corte non entra nel merito.
art. 323 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al proscioglimento per particolare tenuità del fatto e alla mancata confisca; la Corte non ne valuta la fondatezza.
art. 325 c.p.p.
ricorso immediato per cassazione
La Corte afferma che contro il rigetto della revoca del sequestro preventivo non è esperibile il ricorso immediato per cassazione.
art. 322-bis c.p.p.
È ritenuto il rimedio corretto avverso il provvedimento impugnato; il ricorso è qualificato come appello cautelare e gli atti sono trasmessi al tribunale competente.
art. 568, comma 5, c.p.p.
Applicato per convertire il ricorso nell'impugnazione corretta, privilegiando la tutela dell'impugnante.
art. 324, comma 5, c.p.p.
Individua la competenza del Tribunale di Milano quale giudice dell'appello cautelare.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, il rimedio ordinario non è il ricorso immediato per cassazione, ma l'appello cautelare ex art. 322-bis c.p.p.
- Se un'impugnazione è proposta con un rimedio non corretto ma il contenuto consente di riconoscerne la natura sostanziale, opera il favor impugnationis e il giudice deve qualificarla nel rimedio effettivamente esperibile.
- La Corte di cassazione, investita di un ricorso avverso un provvedimento cautelare reale non impugnabile direttamente, può limitarsi a disporre la trasmissione degli atti al giudice competente senza esaminare i motivi di merito.
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