Cassazione Penale, Ordinanza n. 30915/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, somma equitativamente fissata. Restano ferme le statuizioni della sentenza di patteggiamento, comprese le pene concordate e l'addebito delle spese di custodia in carcere.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte esamina tre ricorsi avverso una sentenza di patteggiamento del G.U.P. che aveva applicato pene concordate per una pluralità di episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti e per un episodio di evasione, commessi in più occasioni tra novembre 2023 e marzo 2025 a Noto e Avola. Un imputato deduceva l'eccessività della pena patteggiata; gli altri due imputati contestavano invece la statuizione con cui erano stati posti a loro carico i costi della custodia cautelare in carcere. La Corte rileva che il primo motivo non è deducibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento, perché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente solo doglianze sull'espressione della volontà, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Quanto ai secondi ricorsi, la censura è ritenuta manifestamente infondata perché, in tema di patteggiamento, le spese di custodia cautelare in carcere sono comunque addebitabili all'imputato e non rientrano nelle spese del procedimento in senso stretto; esse sono ripetibili ai sensi dell'art. 204 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata per una pluralità di episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la sentenza non ne discute il merito, ma solo il contesto fattuale della condanna patteggiata.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la doglianza sull'eccessività della pena è estranea a tale perimetro se non si traduce in illegalità della pena.
Le spese di custodia cautelare in carcere non sono ricondotte alle spese del procedimento in senso stretto, con conseguente possibilità di addebito all'imputato anche nel patteggiamento.
art. 204 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Le spese di custodia cautelare in carcere sono soggette a ripetizione nei confronti dell'imputato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, il controllo è rigorosamente limitato ai motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è deducibile una mera doglianza sulla congruità della pena se non si allega una sua illegalità.
- Le spese di custodia cautelare in carcere possono essere poste a carico dell'imputato anche quando la pena concordata non superi i due anni, perché tali spese non rientrano nelle spese del procedimento in senso stretto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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