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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44882/2023 del 07/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la validità e utilizzabilità delle comunicazioni tratte dalla piattaforma SkyEcc acquisite tramite Ordine Europeo di Indagine (O.I.E.), lamentando nullità e violazione del contraddittorio ex art. 191 c.p.p. e dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla CEDU; censurava poi l'attribuzione dei PIN/utenze SkyEcc al ricorrente e la logica probatoria che avrebbe fondato la sua partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 73 e 74 DPR n. 309/1990), nonché la sproporzione e inadeguatezza della misura cautelare (custodia in carcere) rispetto alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, reiterazione del reato) e la mancata considerazione di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto utilizzabili le comunicazioni SkyEcc acquisite tramite O.I.E., richiamando orientamenti di legittimità (tra cui la sentenza "Calderon" e altri precedenti conformi) e il principio di riconoscimento reciproco tra Stati membri che implica la presunzione di legittimità dell'attività investigativa svolta dallo Stato di esecuzione salvo specifica prova contraria. Ha qualificato le chat come "dati informatici/documenti" rilevanti ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. e ha escluso la configurabilità di un'inutilizzabilità derivata ai sensi dell'art. 191 c.p.p. senza prove documentali specifiche. La Corte ha ritenuto congrua l'attribuzione delle utenze/PIN al ricorrente sulla base degli elementi indiziari e delle conversazioni intercorse, ha confermato la gravità indiziaria in relazione ai reati contestati e ha ritenuto proporzionata la custodia cautelare in carcere, principalmente per il rischio di reiterazione e per la rilevanza del ruolo associativo del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali conseguenti al rigetto.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa per censurare il mancato contraddittorio sulla prova acquisita all'estero; la Corte ha ritenuto però che l'eccezione, ove fondata su atti non nel fascicolo, richieda produzione documentale specifica e che non sia configurabile a priori una inutilizzabilità derivata delle prove acquisite mediante O.I.E.

  • art. 234-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha qualificato le chat SkyEcc come "dati informatici"/documenti ai sensi di tale norma, idonei ad essere valutati quale prova scritta e non assimilabili alla nozione di intercettazione in tempo reale disciplinata dagli artt. 266 e ss.

  • art. 266 e art. 266-bis cod. proc. pen.

    Richiamati per distinguere le intercettazioni (captazione in tempo reale) dall'acquisizione di dati informatici "statici"; la Corte ha escluso l'applicazione della disciplina intercettativa alle conversazioni già acquisite nello Stato estero.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma penale sui reati di traffico di stupefacenti; la gravità indiziaria in relazione ai delitti previsti da questa norma è stata ritenuta suffragata dalle chat e dalle attribuzioni delle utenze al ricorrente.

  • art. 74 e art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990

    Prevedono le aggravanti e l'individuazione dei reati-fine; la Corte ha ritenuto che le conversazioni e le modalità emergenti dalle chat sostengano l'ipotesi della partecipazione e del coordinamento nei traffici illeciti.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Rilevabile come riferimento alle aggravanti del reato; la motivazione ha considerato il ruolo e la professionalità organizzativa del gruppo nel valutare la gravità indiziaria.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della gravità indiziaria e della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale in ordine agli elementi probatori esaminati.

  • art. 274 lett. a) e b) cod. proc. pen.

    Norme sulle esigenze cautelari (fuga, inquinamento delle prove, reiterazione); la Corte ha ritenuto superata la presunzione relativa per il pericolo di reiterazione, giustificando la custodia cautelare.

  • art. 15 Cost. e art. 68 comma 3 Cost.

    Richiamati in tema di tutela della corrispondenza e riservatezza; la Corte ha posto che anche i messaggi informatici "statici" rientrano nella tutela, ma la legittimità dell'acquisizione dello Stato estero autorizzante (congaranzia giurisdizionale) consente l'utilizzabilità in Italia salvo prova di violazione di principi inderogabili.

  • principio di cooperazione giudiziaria e riconoscimento reciproco (O.I.E.) / giurisprudenza Corte di giustizia UE

    La decisione insiste sul principio di fiducia reciproca nell'ambito dell'O.I.E.: il giudice italiano presume la legittimità dell'attività investigativa svolta dallo Stato membro di esecuzione e non sindaca la regolarità formale se non emergono specifiche incompatibilità con principi fondamentali dell'ordinamento italiano/UE.

Massime di principio

  • Le acquisizioni di dati 'statici' (messaggi già avvenuti) ottenute tramite O.I.E. da un'autorità giudiziaria di altro Stato membro sono in linea di massima utilizzabili in Italia; il giudice nazionale verifica la compatibilità con i principi fondamentali ma non sindaca ex novo la regolarità delle attività svolte nello Stato di esecuzione.
  • La qualifica delle conversazioni acquisite come 'dati informatici' ai sensi dell'art. 234-bis c.p.p. è coerente quando si tratta di rappresentazioni digitali rese intellegibili, e ciò le distingue dalle intercettazioni in tempo reale disciplinate dagli artt. 266 e ss.
  • Chi eccepisce nullità o inutilizzabilità per atti svolti all'estero deve fornire indicazioni e documentazione precise: la mera genericità o l'assenza di documenti probatori incide sull'ammissibilità e sull'accoglimento dell'eccezione.
  • L'attribuzione di utenze/PIN a una persona può essere fondata su un insieme di elementi indiziari convergenti (nickname ricorrenti, riconoscimenti nelle chat, riscontri da indagini parallele) e può sostenere la gravità indiziaria ove coerente e sistematica.
  • Per la valutazione della misura cautelare il pericolo di reiterazione può giustificare la custodia in carcere anche se mancano recenti reati se sussistono elementi oggettivi di continuità dell'attività illecita e un ruolo significativo nel sodalizio; strumenti di controllo elettronico possono risultare insufficienti in tali contesti.
  • La giurisprudenza di legittimità preponderante tende a favorire la cooperazione europea (O.I.E.) e ad attribuire presunzione di legittimità alle investigazioni svolte da altri Stati membri, salvo prova di violazioni gravi e specifiche dei diritti fondamentali.

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