Cassazione Civile, Sentenza n. 2221/2022 del 25/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (opposizione a decreto ingiuntivo promossa contro Findomestic Banca S.p.A.), con durata del procedimento dall'ottobre 2007 all'1 agosto 2017. Il giudice dell'opposizione aveva negato la provvisoria esecuzione (ordinanza 27/01/2009) e disposto CTU contabile; la Corte d'appello di Salerno, nel procedimento di equa riparazione, ha ritenuto applicabile l'art. 2 comma 2-quinquies, lettera a) della legge n.89/2001 (come modificato dalla l. n.208/2015), escludendo l'indennizzo perché la parte resistente avrebbe acquisito consapevolezza dell'infondatezza delle proprie difese (anche in ragione degli accertamenti contabili successivi). Il ricorrente ha impugnato tale decreto per violazione di norme e per omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato, assorbiti i restanti motivi, e ha cassato il decreto impugnato nei limiti della censura accolta. La Corte ha rilevato che il provvedimento impugnato non ha adeguatamente motivato perché il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione o il successivo accertamento contabile avrebbero determinato la consapevolezza, da parte dello Stassano, che la sua opposizione fosse ab origine manifestamente infondata. Pertanto la decisione della Corte d'appello è stata annullata e la causa è rimessa alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame, con incarico inoltre di liquidare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-quinquies, lettera a), legge n. 89/2001 (come modificato dalla l. n. 208/2015)
Esclude l'indennizzo per violazione della ragionevole durata del processo quando la parte abbia agito o resistito in giudizio "consapevole dell'infondatezza originaria o sopravvenuta" delle proprie domande o difese. La Corte ha richiamato che tale esclusione richiede una concreta dimostrazione della consapevolezza e non può ritenersi automaticamente desumibile da provvedimenti interlocutori o da accertamenti successivi senza motivazione adeguata.
Norma sullo onere della prova; invocata dal ricorrente per contestare la valutazione sul momento in cui sarebbe sorta la consapevolezza dell'infondatezza, indicando che il giudice deve adeguatamente accertare e motivare l'acquisizione della prova/consapevolezza.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Riferimento ai limiti del sindacato di legittimità: la valutazione di temerarietà fatta dal giudice del merito non è (nel nuovo testo) soggetta a pieno sindacato motivazionale (n.5), salvo vizio di diritto (n.3) se la decisione contrasta con la norma regolatrice della fattispecie.
Richiamato nel contesto del rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione: la Corte osserva che tale provvedimento è di natura interinale e destinato ad esaurirsi con la sentenza sul merito, perciò il suo solo rilievo non prova automaticamente la consapevolezza dell'infondatezza delle difese.
Massime di principio
- L'esclusione dell'indennizzo per durata irragionevole (art. 2 comma 2-quinquies l.89/2001) opera solo se è dimostrabile che la parte ha agito o resistito consciamente con pretese infondate: non basta una decisione interlocutoria o un accertamento successivo senza una motivazione che colleghi tali elementi alla consapevolezza.
- Il rigetto dell'istanza di provvisoria esecuzione e gli accertamenti di CTU sono provvedimenti interlocutori/interinali; il loro verificarsi non equivale automaticamente a prova che la parte fosse, o divenuta, consapevole dell'infondatezza originaria delle proprie pretese.
- Spetta al giudice del merito motivare in modo specifico e puntuale il momento e le ragioni per le quali avrebbe ritenuto sopravvenuta la consapevolezza dell'infondatezza; la mancanza di tale motivazione comporta cassazione per vizio di istruttoria o motivazionale rilevante.
- La valutazione sulla temerarietà o sulla consapevolezza dell'infondatezza è in gran parte fattuale e riservata al giudice del merito, ma la Corte di legittimità può intervenire se la decisione contrasta con la norma o manca di motivazione essenziale.
- In casi analoghi, le parti che chiedono equa riparazione dovrebbero documentare la propria mancanza di consapevolezza sull'infondatezza (ad esempio produzione di atti, comunicazioni, e tempestività degli atti processuali) e i giudici dovrebbero indicare chiaramente gli elementi fattuali e giuridici che giustificano l'applicazione dell'esclusione prevista dall'art. 2, comma 2-quinquies.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2150/2022 del 25/01/2022
- Sentenza civile · 25 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2033/2022 del 25/01/2022
- Sentenza civile · 25 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2034/2022 del 25/01/2022
- Sentenza civile · 25 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2035/2022 del 25/01/2022
- Sentenza civile · 25 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2036/2022 del 25/01/2022
- Sentenza civile · 25 gen 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 2037/2022 del 25/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →