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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13916/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello de L'Aquila che aveva confermato la condanna per tentato omicidio (capo B) e per porto di coltello (capo C) rideterminando la pena; le censure sono: 1) incompatibilità del giudice relatore del Tribunale di Sulmona (art. 34 c.p.p.); 2) vizio nella utilizzazione delle dichiarazioni rese da testi irreperibili e contraddittorietà nella valutazione delle s.i.t. acquisite ex art. 512 c.p.p.; 3) mancata e illogica valutazione comparativa delle dichiarazioni dell'imputato e del coimputato; 4) errata qualificazione del fatto sub capo B) come tentato omicidio anziché lesioni gravissime (contestando l'idoneità ex ante della condotta); 5) mancata motivazione sul riconoscimento del concorso anomalo ex art. 116 c.p.; 6) ingiustificato diniego dell'attenuante della minima partecipazione ex art. 114 c.p.; 7) intervenuta prescrizione del reato di porto di arma (art. 4 legge 110/1975) dopo la sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 05/02/2026, ha rigettato il ricorso nel suo complesso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare: il primo motivo (incompatibilità) è stato dichiarato inammissibile per genericità e perché l'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. non determina nullità ma costituisce causa di astensione/ricusazione da far valere tempestivamente; il secondo motivo (utilizzabilità dichiarazioni irreperibili) è stato ritenuto infondato: la Corte ha condiviso la valutazione della Corte d'appello secondo cui alcune dichiarazioni pre-Processuali acquisite ex art. 512 c.p.p. erano inutilizzabili mentre altre erano utilizzabili e adeguatamente riscontrate, sicché la conferma della condanna per il capo B) è legittima; il terzo motivo (valutazione delle versioni contrastanti) è inammissibile perché equivale a mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; il quarto motivo (qualificazione come tentato omicidio) è infondato: la Cassazione ha ribadito il criterio ex ante per giudicare l'idoneità dell'azione e ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione logica basata su esito tecnico-medico e modalità del colpo; il quinto motivo (prevedibilità/ concorso anomalo) è inammissibile e manifestamente infondato perché la Corte d'appello ha motivato la prevedibilità dello sviluppo più grave alla luce del contesto; il sesto motivo (incompatibilità tra art. 116 e art. 114) è manifestamente infondato: la Corte ha ricordato l'orientamento secondo cui il concorso anomalo (art. 116) esclude la compatibilità con l'attenuante di cui all'art. 114; il settimo motivo (prescrizione) è inammissibile perché il ricorso mira solo a far valere una prescrizione maturata dopo la sentenza senza specifiche censure, e comunque il calcolo omette la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge n. 103/2017 (cd. riforma Orlando). La sentenza d'appello è dunque confermata nei suoi esiti (assoluzione per il capo A), condanna per i capi B e C), con rigetto del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione di sommarie informazioni rese in sede di indagini, ma la Corte conferma che le dichiarazioni pre-processuali rese in assenza di contraddittorio non possono fondare in modo esclusivo o significativo la responsabilità; la loro utilizzabilità va valutata caso per caso e deve esserci riscontro.

  • art. 34 cod. proc. pen.

    L'incompatibilità prevista non determina nullità della decisione; costituisce causa di astensione o ricusazione da far valere con le procedure di legge (art. 37 c.p.p.) e va sollevata tempestivamente.

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Indica la procedura per l'astensione/ricusazione; la Corte ricorda che il rimedio va esperito nel corso del giudizio e non può essere trasformato in motivo di nullità ex post.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i limiti di specificità e divieto di revisione in fatto, dichiarando inammissibili o infondati i motivi che miravano a diversa valutazione probatoria.

  • art. 116 cod. pen.

    Riguarda il concorso anomalo nel reato (il concorrente non ha voluto il fatto più grave ma lo ha preveduto); la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 116 per il capo B) riconoscendo la prevedibilità dello sviluppo più grave.

  • art. 114 cod. pen.

    Prevede l'attenuante della minima partecipazione; la Corte ha precisato che tale attenuante non è compatibile con la diminuente ex art. 116 quando il contributo è non voluto e la responsabilità fondata sulla prevedibilità.

  • art. 4 legge 110/1975

    Norma sulla detenzione/porto di armi o oggetti atti ad offendere (reato contravvenzionale nel capo C); la Corte ha esaminato la questione della prescrizione collegandola alle regole successive di sospensione.

  • art. 159 cod. pen.

    Disciplina la sospensione del corso della prescrizione (testo introdotto dalla legge n. 103/2017). La Corte ha applicato la sospensione per i reati commessi nel periodo di vigenza della legge, escludendo che la prescrizione fosse maturata come dedotto dalla difesa.

  • art. 544 cod. proc. pen.

    Termine per il deposito della motivazione della sentenza: riferimento per il calcolo della sospensione della prescrizione tra i gradi di giudizio.

  • art. 6 CEDU

    Principio sul diritto al giusto processo; la Corte richiama l'orientamento europeo secondo cui dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio non possono fondare esclusivamente la responsabilità penale.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 ("riforma Orlando")

    Ha introdotto la disciplina della sospensione del corso della prescrizione per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione al caso concreto.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    Richiamata in riferimento alla normativa successiva: la Corte specifica che la disciplina della riforma Orlando non è stata abrogata retroattivamente dalle successive modifiche legislative con effetti sui periodi indicati.

Massime di principio

  • L'incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p. non comporta automaticamente la nullità della decisione: va sollevata tempestivamente con la procedura di astensione o ricusazione (art. 37 c.p.p.).
  • Le dichiarazioni rese in indagine e acquisite ex art. 512 c.p.p. possono essere utilizzate solo se non costituiscono l'unica o il principale fondamento della condanna e se non risultano prive di possibili riscontri: il giudice deve valutare la prevedibilità dell'irreperibilità e la presenza di elementi di riscontro.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il giudizio di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove o una rivalutazione integrale delle versioni contrastanti sono inammissibili se non indicano aporie specifiche nella motivazione.
  • Per il tentato omicidio l'idoneità dell'azione va valutata ex ante in base a mezzi, sede e modalità dell'azione; il mancato decesso non esclude la contestazione quando l'azione fosse in sé idonea a cagionare la morte.
  • Il concorso anomalo (art. 116 c.p.) e l'attenuante per minima partecipazione (art. 114 c.p.) operano su piani diversi e, nella giurisprudenza consolidata, sono tra loro incompatibili: il riconoscimento del concorso anomalo esclude di regola l'applicazione automatica dell'attenuante di minima partecipazione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerate le sospensioni previste dalla normativa sopravvenuta (es. legge n. 103/2017) e i periodi di sospensione tra i diversi gradi di giudizio; non è ammesso proporre per cassazione motivi meramente tendenti a far valere prescrizioni eventualmente maturate successivamente senza specifiche censure.
  • In presenza di dichiarazioni pre-processuali, la Corte deve indicare i riscontri concreti (dichiarazioni dibattimentali, elementi oggettivi di contesto, referti) che consentono di valorizzarle senza porre in contraddizione le valutazioni su capi diversi del fatto.

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