Cassazione Penale, Sentenza n. 13911/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra due sentenze irrevocabili a suo carico (reati di usura e reati connessi) deducendo un identico modus operandi, l'omogeneità del contesto, la progettazione originaria di una serie di illeciti e la connessione investigativa tra i procedimenti. Sosteneva che i fatti contenuti nelle due sentenze rientrassero in un unico programma criminoso ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva negato la continuazione per mancanza di elementi comprovanti l'unitarietà del disegno criminoso: in particolare ha valorizzato la rilevante distanza temporale tra le condotte (le fattispecie della prima sentenza sono per lo più a partire dal 2008 e oltre il 2010; quelle della seconda si sono concluse al massimo nell'aprile 2007) e la diversità delle persone offese. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la continuazione richiede la preventiva progettazione, almeno nelle linee fondamentali, dei reati e ha osservato che la mera abitudine a delinquere, la connessione investigativa o analogie nel modus operandi non sono di per sé sufficienti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede di esecuzione; la Corte afferma che l'applicazione richiede la prova che le violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso concepito fin dall'inizio nelle sue linee essenziali.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Il richiamo della norma conferma che reati commessi 'anche in tempi diversi' possono essere riconosciuti come continuazione, ma la Corte precisa che la rilevante distanza temporale resta un elemento probatorio significativo e può costituire indizio contrario alla preordinazione unitaria.
art. 132 d.lgs. n. 384/1993
Norma richiamata nel capo relativo alle condotte usurarie oggetto di una delle sentenze. Nella decisione non ha assunto ruolo decisivo: il giudizio si è concentrato sull'esistenza del disegno criminoso ai fini della continuazione.
art. 644 cod. pen.
Norma richiamata tra i reati per i quali si chiedeva la continuazione; la Corte ha osservato che la presenza di reati diversi nel tempo e la diversa composizione delle persone offese non consentono di ritenere provata l'unità di ideazione ai sensi dell'art. 81.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 cpv. cod. pen.) richiede la prova di un progetto criminoso unitario concepito fin dall'inizio almeno nelle linee fondamentali; non basta la mera serialità o l'abitudine a delinquere.
- La vicinanza temporale tra episodi è un indice rilevante: una notevole distanza nel tempo tra reati è indizio negativo e può escludere la preordinazione, salvo altri elementi probatori chiari.
- L'identità delle persone offese, l'omogeneità del bene protetto, il modus operandi, la contiguità spazio-temporale e la costante partecipazione degli stessi soggetti sono fra gli elementi decisivi; è sufficiente anche la presenza di alcuni indici significativi, purché non meramente congetturali.
- La connessione investigativa o procedurale tra più procedimenti non è, di per sé, prova dell'unità di disegno criminoso dell'imputato; occorrono elementi specifici che dimostrino la progettazione originaria dei reati.
- In sede di cassazione non è possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito; per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare vizi di diritto o motivazionali non sanabili e, in sede esecutiva, fornire elementi nuovi e concreti sull'unità di ideazione.
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