Cassazione Penale, Sentenza n. 13770/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (26/03/2025) resa in giudizio di rinvio dopo annullamento parziale dalla Cassazione. Le censure principali riguardano: 1) la qualificazione del ruolo apicale/di organizzatore all'interno del sodalizio dedito al traffico di stupefacenti (art.74 DPR 309/90 e art.416-bis c.p.), contestando la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e degli elementi intercettativi; 2) presunto travisamento delle prove e carenza/contraddittorietà della motivazione; 3) doglianze specifiche sulla utilizzabilità e attendibilità delle chiamate in correità e delle propalazioni dei collaboratori (art.192 c.p.p.); 4) contestazione della determinazione della pena e della esclusione del riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti in presenza di recidiva (art.69 comma 4 e art.99 comma 4 c.p.); 5) per Nurcaro, dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus per aumento della pena per continuazione in assenza di impugnazione del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo la trattazione orale, ha in massima parte respinto i ricorsi dei quattro imputati come manifestamente infondati o inammissibili, confermando il giudizio del giudice del rinvio sul riconoscimento del ruolo di "organizzatore" (quantomeno di rango apicale/di coordinamento nelle articolazioni territoriali) in capo a NURCARO Salvatore e ai due ANTONIO REALE (1990 e 1991), mentre ha confermato l'esclusione di ruolo apicale per REALE Pasquale. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte di appello circa la convergenza, la specificità e il valore probatorio delle chiamate in reità e delle dichiarazioni dei collaboratori, riscontrate da elementi intercettivi e investigativi. Ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'art.69 comma 4 c.p. (inammissibile/manifestamente infondata). Accoglie parzialmente il motivo di Nurcaro relativo al divieto di reformatio in pejus: la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva aumentato la continuazione in misura non consentita e ha rideterminato la pena di Nurcaro in anni 18, mesi 5 e giorni 10 di reclusione (operazione aritmetica), mentre per il resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o respinti; i ricorrenti sono condannati alle spese e a versare somme alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.74
La Corte ha applicato il disposto distinguendo le diverse fattispecie previste (comma 1 per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, comma 2 e 6 per ipotesi di minore gravità) e ha riconosciuto che il ruolo di "organizzatore" può sussistere anche in figure non necessariamente apicali direttive se esse coordinano articolazioni territoriali o snodi operativi essenziali.
Richiamato come parametro di riferimento per la nozione di organizzatore/capo; la Corte ha affermato che il ruolo di organizzatore ai fini dello spaccio può emergere anche da poteri di coordinamento di singole piazze e gestione di approvvigionamenti e pagamenti.
Codice di procedura penale, art.192, commi 2-4
La Corte ha confermato che le chiamate in reità e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono avere valore probatorio idoneo se sono plurime, convergenti, specifiche e corredate da riscontri; occorre valutazione critica dell'attendibilità ma la convergenza di fonti diverse è idonea a fondare il giudizio.
Codice penale, art.69, comma 4
La Corte ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale relativa al divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti in presenza di recidiva qualificata, ritenendo la norma compatibile con i principi costituzionali e non manifestamente irragionevole.
Codice penale, art.99, comma 4
Richiamato in relazione al divieto di applicare le attenuanti con giudizio di prevalenza in presenza di recidiva qualificata; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione del divieto nei casi valutati.
La Corte ha ribadito l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena tra minimo e massimo edittale, con motivazione sintetica sufficiente quando la pena è fissata in misura media o prossima al minimo.
Codice di procedura penale, art.597, comma 3
La Corte ha ricordato il divieto di reformatio in pejus quando è appellante il solo imputato e ha applicato il principio in favore di Nurcaro, annullando senza rinvio la parte di aumento della continuazione non consentita.
Codice di procedura penale, art.620
Usato per giustificare l'annullamento senza rinvio limitato alla determinazione aritmetica della pena, quando la correzione non richiede esercizio di discrezionalità.
Massime di principio
- La qualifica di "organizzatore" in associazioni dedite al traffico di stupefacenti può ricadere anche su soggetti non verticistici ma dotati di poteri di coordinamento su articolazioni o piazze di spaccio (approvvigionamenti, miscelazione, gestione pagamenti).
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se criticate, possono fondare una condanna se risultano plurime, convergenti, specifiche nel contenuto e corroborate da riscontri investigativi o intercettivi; il giudice deve valutarle criticamente ma la convergenza è centrale.
- Le censure sulla credibilità dei collaboratori già valutate nei gradi precedenti possono essere precluse in Cassazione se non impugnate nei termini della catena devolutiva; non tutto il materiale probatorio può essere riformulato in Cassazione se non oggetto di gravame precedente.
- Il giudice di rinvio, chiamato a riesaminare la qualificazione giuridica richiesta dalla Cassazione, deve motivare la rinnovata valutazione sulle stesse regole di giudizio indicate dalla Suprema Corte; la conformità a quei criteri è elemento decisivo per la sopravvivenza della decisione.
- In tema di impugnazioni, vige il divieto di reformatio in pejus: quando impugna solo l'imputato, non è consentito al giudice aumentare la pena oltre quanto già deciso dal giudice di appello; la violazione può comportare annullamento parziale e rettifica aritmetica della pena.
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