Cassazione Penale, Sentenza n. 13885/2026 del 16/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'appello di Genova (rito abbreviato) per più reati commessi il 4 novembre 2024, denunciando: 1) violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'art. 131-bis cod. pen. al reato di resistenza (art. 337), in ragione della pronuncia di incostituzionalità che ha esteso l'ambito dell'istituto; il ricorrente sostiene che la sua condotta, tenuto anche conto dello stato di alterazione dovuto all'abuso di alcol, sia di minima offensività e meritevole di non punibilità; 2) violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizi di motivazione relativi alla sussistenza della recidiva, asserendo che la corte di merito ha valorizzato solo i precedenti senza verificare l'effettiva maggiore pericolosità e colpevolezza per i fatti in esame; 3) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 133 cod. pen.) nella determinazione della pena, che avrebbe dovuto essere contenuta nei limiti edittali più bassi considerata la gravità moderata dei fatti e le condizioni personali (abuso di alcol, difficoltà economiche).
La decisione
Il ricorso viene rigettato. La Corte di cassazione conferma la decisione di merito: la pena comminata in appello è adeguata e motivata in relazione alla violenza delle condotte e alle lesioni cagionate agli agenti; la recidiva è stata correttamente accertata sulla base di precedenti omologhi che evidenziano indole Criminale abituale; la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è stata applicabile perché i fatti non sono di minima offensività né occasionali ma caratterizzati da modalità aggressive (gomitate, testate, calci) protratte nel tempo e non attenuate dall'ubriachezza; la Corte rammenta che l'istituto sostanziale di non punibilità è applicabile anche in Cassazione se i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti, ma qui tali presupposti mancano. Conseguentemente il rigetto comporta la condanna alle spese processuali. La sentenza di merito (pena: mesi otto di reclusione per i capi A) e B) con gli aumenti e le riduzioni per il rito; ammenda di euro 400 per il capo C) ) resta confermata.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Riconosciuta natura sostanziale della causa di non punibilità per particolare tenuità; applicabile ai procedimenti pendenti ed esaminabile d'ufficio in Cassazione quando i presupposti emergono dagli atti. Tuttavia, non applicata nel caso concreto perché l'offesa non è di minima entità e il comportamento è abituale.
art. 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale)
Il reato di resistenza è stato oggetto della valutazione in rapporto all'art. 131-bis: dopo la pronuncia della Corte Costituzionale l'esclusione prevista in precedenza non opera più, ma la sua qualificazione come fatto di "particolare tenuità" dipende dalle concrete modalità e dalla abitualità della condotta.
art. 99 cod. pen.
Rinvocato dal ricorrente in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva da parte dei giudici di merito, che hanno adeguatamente motivato la maggiore pericolosità fondandosi su precedenti analoghi.
art. 133 cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale dei giudici del merito nel fissare la pena in rapporto alla gravità delle condotte e agli aumenti per concorso formale e continuazione; la Cassazione non sostituisce valutazioni di merito prive di illogicità.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato come fondamento per la possibilità che la Corte di legittimità rilevi d'ufficio l'applicabilità della causa di non punibilità sostanziale quando i presupposti emergono dagli atti processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 172/2025
Ha dichiarato l'illegittimità della parte dell'art. 131-bis che escludeva la causa di non punibilità per il reato di resistenza; apertura interpretativa favorevole all'imputato ma senza effetto automatico quando i fatti mostrano gravità e abitualità.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) è applicabile anche nei procedimenti pendenti e può essere riconosciuta in Cassazione se i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti; non è invece automatica dopo una pronuncia costituzionale favorevole.
- Perché valga la tenuità è necessario che il fatto sia realmente di minima offensività e non abituale: condotte violente, reiterate o che abbiano causato lesioni escludono di norma la tenuità.
- La presenza di stati di ubriachezza non basta automaticamente ad attenuare la responsabilità quando la condotta è stata violenta e volontaria; l'ubriachezza non giustifica comportamenti offensivi persistenti.
- La valutazione della recidiva e della quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se esistono vizi di motivazione, illogicità o errore di diritto palese.
- Se si vuol ottenere l'applicazione dell'istituto favorevole intervenuto per legge o giurisprudenza superveniente, è importante dimostrare che i presupposti dell'istituto sono riscontrabili direttamente negli atti processuali senza necessità di nuovi accertamenti.
- Per contestare la recidiva con successo è necessario fornire elementi che escludano la identità della indole criminosa o la effettiva abitualità del comportamento descritta nei precedenti. La mera invocazione di difficoltà personali o stato di dipendenza non è sufficiente, senza prova che tali condizioni abbiano inciso in modo determinante sul fatto.
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