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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13917/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Livorno per due motivi: 1) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta era occasionale, di modesta offensività e che il giudice non ha valutato compiutamente gli indici sintomatici (attualità, modalità della condotta, esiguità del pericolo, assenza di abitualità); contesta inoltre la presunta prova del pericolo derivante dal rinvenimento degli oggetti. 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamentando l'assenza di motivazione adeguata circa l'analisi degli elementi favorevoli e sfavorevoli (condotta concreta, lievità del danno, comportamento processuale e parametri di cui all'art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha giudicato infondato il primo motivo: il Tribunale ha motivato (seppure sinteticamente) il diniego della non punibilità ex art. 131-bis ritenendo i fatti non di particolare tenuità soprattutto per il rinvenimento della pluralità (quattro) di oggetti atti ad offendere; tale argomentazione è stata considerata congrua e insindacabile in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo: la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Perciò la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alle attenuanti generiche e ha disposto il rinvio al Tribunale di Livorno in diversa composizione per nuovo giudizio su tale punto; il ricorso è stato rigettato per il resto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessiva di modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo; nel caso la Corte ritiene legittimo il diniego quando sia assente anche uno solo dei presupposti, qui valorizzando la pluralità di oggetti atti ad offendere

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110 (secondo e terzo comma)

    La fattispecie contestata è il porto di oggetti atti ad offendere; la Corte ribadisce che l'esclusione della non punibilità ex art. 131-bis non esclude il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità prevista dall'art. 4, terzo comma, della legge 110/1975

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) e per la complessiva valutazione della tenuità del fatto

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione si configura quando il giudice omette argomentazioni necessarie rispetto a doglianze decisive; qui la mancata risposta sulla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche giustifica l'annullamento

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'inappellabilità della sentenza di primo grado (circostanza processuale evidenziata nelle fasi del procedimento)

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma richiamata in ordine alla trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione da parte della Corte d'appello

Massime di principio

  • La presenza di oggetti atti ad offendere in quantità o pluralità può legittimamente escludere il riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis, anche se altri elementi apparissero minimali
  • L'esclusione della non punibilità per particolare tenuità non impedisce al giudice di valutare e riconoscere separatamente eventuali circostanze attenuanti specifiche previste da norme speciali (es. art. 4, comma 3, legge 110/1975)
  • Quando la difesa chiede espressamente in udienza il riconoscimento di una circostanza attenuante o di una causa di non punibilità, il giudice è tenuto a motivare esplicitamente la rassegna delle ragioni di accoglimento o diniego; l'omessa motivazione è motivo di annullamento per vizio non rimediabile in cassazione
  • La valutazione della tenuità del fatto richiede un giudizio complessivo e comparativo sui parametri dell'art. 133 c.p.; tuttavia l'assenza di un solo presupposto rilevante può, se adeguatamente motivato, giustificare il diniego del beneficio
  • Se la Corte annulla per carenza motivazionale su un punto e rinvia per nuovo giudizio, il rinvio deve avvenire ad organo diverso per garantire imparzialità e nuova valutazione

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