Cassazione Penale, Sentenza n. 13768/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano del 27/11/2024 che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti dei resistenti per il reato previsto dagli artt. 110 e 590 cod. pen., ritenendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Il ricorrente aveva censurato, in cassazione, l'omessa notifica dell'atto introduttivo e del verbale di udienza (ai sensi degli artt. 90-bis e 153-bis c.p.p.) e la violazione dell'art. 152, commi 2 e 3, cod. pen. Inoltre il ricorrente aveva tentato preliminarmente la revocazione della sentenza, dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile per tardività: la motivazione della sentenza era stata redatta il 27/11/2024 e il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p., mentre il ricorrente ha depositato il ricorso il 9/7/2025. Prima della cassazione il ricorrente aveva già proposto una istanza di revocazione (20/5/2025), dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace in data 3/7/2025. Per tali ragioni la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla remissione tacita o sulle notifiche e ha disposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen. e art. 590 cod. pen.
Indicazione del reato combinato contestato (concorso di persone nell'offesa alla persona mediante condotta integrata). La sentenza di primo grado aveva dichiarato l'estinzione del reato per remissione di querela.
art. 152 cod. pen.
Norma sulla remissione della querela; il Giudice di Pace ha ritenuto che, a fronte dell'assenza in giudizio della persona offesa nonostante nuova notifica con gli avvisi previsti dall'art. 152, comma 2 n. 1, vi fosse stata una remissione tacita con accettazione da parte degli interessati. La Cassazione non ha però valutato il merito di tale interpretazione poiché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
art. 90-bis c.p.p. e art. 153-bis c.p.p.
Gli artt. relativi alle modalità e all'efficacia delle notifiche nel processo penale sono richiamati dal ricorrente per lamentare la mancata notifica dell'atto introduttivo e del verbale di udienza; il Giudice di Pace aveva invece disposto una nuova notifica con gli avvisi previsti dall'art. 152, comma 2 n. 1.
art. 568, comma 2, c.p.p.
Norma che consente alla persona offesa di proporre ricorso per cassazione; è il titolo di legittimazione utilizzato dal ricorrente per impugnare la sentenza.
art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p.
Stabilisce il termine per proporre ricorso per cassazione contro sentenza motivata: 15 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della motivazione; la Corte ha applicato questa disposizione per dichiarare il ricorso tardivo e quindi inammissibile.
Istituto della revocazione (procedimento di revocazione)
Rimedio esperito dal ricorrente prima della cassazione: la revocazione doveva essere valutata come tentativo preliminare di impugnazione; il Giudice di Pace l'ha dichiarata inammissibile, circostanza che tuttavia non ha eliminato il requisito della tempestività del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione il ricorrente deve verificare e rispettare rigorosamente i termini di impugnazione previsti dall'art. 585 c.p.p.; la tardività determina l'inammissibilità del ricorso senza che la Corte entri nel merito delle censure.
- La revocazione è un rimedio autonoma e, se esperita, non sostituisce né sospende automaticamente i termini per il ricorso per cassazione: occorre valutare l'ammissibilità della revocazione e i suoi effetti sui termini di impugnazione.
- Le questioni relative alla remissione della querela e alla sua eventuale "tacita" estinzione richiedono un esame di merito sulla regolarità delle notifiche e sull'effettiva volontà dell'offeso; tuttavia tali profili possono rimanere in valutazione solo se l'impugnazione è tempestiva.
- Se si contesta la mancanza o l'irregolarità delle notifiche (artt. 90-bis, 153-bis c.p.p.), è fondamentale produrre e conservare prove documentali delle notifiche/avvisi o del loro difetto per far valere efficacemente la censura.
- Nel caso di assenza della persona offesa in udienza, la presenza di una nuova notifica con gli avvisi previsti dalla legge può essere decisiva per la valutazione della remissione; tuttavia l'accertamento definitivo spetta al giudice che valuta il merito e la prova delle comunicazioni.
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