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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13774/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la illegittimità della pena irrogata dalla Corte d'appello: i giudici di merito avevano riconosciuto la diminuente per il rito abbreviato e le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, ma avevano adottato una pena base di mesi sei di reclusione e, successivamente, effettuato le riduzioni fino a mesi due, giorni venti. Il Procuratore Generale ha dedotto che, se le attenuanti generiche prevalgono, la cornice edittale applicabile è quella prevista dall'art. 590, comma 1, c.p. (reclusione fino a tre mesi o multa fino a euro 309), per cui la pena concreta applicata era incompatibile con il massimo legale previsto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena. La Corte ha motivato che i giudici di merito hanno errato nel fissare una pena base (sei mesi) incompatibile con la cornice edittale risultante dall'applicazione delle attenuanti generiche in prevalenza (art. 590, comma 1), errore non emendabile in questa sede ai sensi dell'art. 620 lett. i) c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 113 cod. pen.

    Norma richiamata nel capo di imputazione (concorso di persone nel reato); il testo processuale la menziona tra le norme applicate al fatto, senza ulteriore approfondimento nella motivazione sulla sua specifica incidenza sulla pena.

  • art. 590, comma 3, cod. pen.

    Richiamato nel capo di imputazione come forma aggravata delle lesioni personali colpose (in relazione alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro). Tuttavia la Corte rileva che, riconoscendo le attenuanti generiche in prevalenza, la cornice edittale rilevante deve essere quella del comma 1.

  • art. 583, comma 1, n. 1, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al fatto (riferimento alla condotta che ha cagionato lesioni); citata nel capo di imputazione come elemento del ragionamento di iure condendo.

  • art. 590, comma 1, cod. pen.

    Secondo la Corte, ove le circostanze attenuanti generiche prevalgano, la pena applicabile è quella prevista da questo comma (reclusione fino a tre mesi o multa fino a euro 309). Di conseguenza la pena base non poteva essere fissata oltre detto limite.

  • art. 620, lett. i) cod. proc. pen.

    Richiamata per affermare che l'errore nella determinazione della pena operato dai giudici di merito non è direttamente emendabile in sede di legittimità (per il margine di discrezionalità), rendendo necessario l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Quando le circostanze attenuanti generiche sono riconosciute in termini di prevalenza, la cornice edittale applicabile può ridursi a quella del comma più favorevole (qui art. 590, comma 1); la pena base non può superare il massimo previsto da tale comma.
  • I giudici di merito devono determinare la pena base tenendo conto, in modo coerente e congruamente motivato, delle circostanze favorevoli prevalenti prima di applicare le diminuzioni (es. per rito abbreviato); calcoli 'a ritroso' che partono da una pena base incompatibile con la cornice legale rendono la motivazione e la pena illegittime.
  • Se in Cassazione emerge un errore di diritto nella determinazione della cornice edittale o della pena non emendabile per discrezionalità del giudice del merito (art. 620 lett. i) c.p.p.), la Suprema Corte annulla limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia al giudice di merito per nuovo esame.
  • In situazioni analoghe la parte (difesa o procura) deve vigilare che la motivazione espliciti chiaramente il criterio di determinazione della pena base e l'effetto delle attenuanti in termini di prevalenza, onde evitare annullamenti e nuovi giudizi sul punto.
  • Quando il quadro normativo prevede alternative (es. reclusione fino a X mesi oppure multa fino a Y euro), il giudice deve considerare entrambe le opzioni nel rispetto del principio di legalità e della proporzionalità della pena.

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