Cassazione Penale, Ordinanza n. 29841/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il soggetto già condannato con due sentenze irrevocabili del Tribunale/GIP di Savona ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di tali decisioni. Le sentenze richiamate riguardavano, da un lato, fatti commessi a Pietra Ligure il 3.7.2024 per i reati ex artt. 337, 582, 585 c.p. e 582, 585, 576 n. 5 c.p., e, dall'altro, fatti commessi a Borghetto Santo Spirito il 16.11.2024 per i reati ex artt. 572, 582, 337 c.p. Il giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo necessario, poiché si trattava di sentenze pronunciate ex art. 444 c.p.p., attivare la procedura di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p.; in ogni caso ha ritenuto l'istanza infondata nel merito. Nel ricorso per cassazione si è dedotto che la procedura ex art. 188 disp. att. c.p.p. sarebbe facoltativa e non obbligatoria, sicché la sua omissione non potrebbe determinare inammissibilità dell'istanza, pena una lesione del diritto di difesa; inoltre si sono censurati gli argomenti di merito posti a base del rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo principale. Ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui, in materia esecutiva, la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, proposta senza osservare lo schema procedimentale di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p., è inammissibile; il relativo vizio è equiparato a nullità assoluta insanabile ed è rilevabile d'ufficio anche in cassazione. La Corte ha quindi ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal giudice dell'esecuzione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Le sentenze richiamate erano pronunciate a seguito di patteggiamento; ciò rendeva necessario, per la Corte, seguire lo schema procedimentale speciale previsto per la richiesta di continuazione in sede esecutiva.
Costituisce lo schema procedimentale da osservare per chiedere la continuazione tra reati definiti con sentenze di patteggiamento; la sua mancata attivazione comporta l'inammissibilità della richiesta.
È la disposizione processuale richiamata nel precedente di legittimità citato dalla Corte in tema di riconoscimento della continuazione in executivis.
Uno dei reati oggetto delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione.
Uno dei reati oggetto delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione.
Aggravante contestata in uno dei titoli di reato richiamati.
Aggravante contestata in uno dei titoli di reato richiamati.
Uno dei reati oggetto delle sentenze poste a base dell'istanza di continuazione.
Massime di principio
- In materia esecutiva, la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati definiti con sentenze di patteggiamento è inammissibile se non viene rispettato il procedimento speciale previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p.
- La mancata attivazione del procedimento speciale per la continuazione tra sentenze ex art. 444 c.p.p. non è una mera irregolarità, ma un vizio assimilato a una nullità assoluta insanabile, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione.
- Quando il ricorso censura la declaratoria di inammissibilità fondata sul mancato rispetto dello schema procedimentale obbligatorio, è manifestamente infondato se si pone contro un orientamento giurisprudenziale consolidato e non offre argomenti idonei a superarlo.
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