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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05499/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

Una società aveva convenuto la controparte per ottenere, ex art. 2932 c.c., il trasferimento della proprietà superficiaria di alcuni immobili da costruirsi in un complesso turistico-nautico, chiedendo anche una riduzione del prezzo per asseriti vizi dell'opera. La controparte aveva resistito proponendo riconvenzionale per il recesso dal preliminare, la ritenzione della caparra e la risoluzione del contratto. Dopo che il primo giudice aveva accolto la domanda di esecuzione in forma specifica e ridotto il prezzo, la parte attrice aveva impugnato la sentenza lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento del danno. In appello la domanda risarcitoria è stata ritenuta inammissibile perché, secondo la corte territoriale, le specificazioni dei pregiudizi erano state introdotte solo con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. come allegazioni nuove. In cassazione la ricorrente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 183 c.p.c., dell'art. 111 Cost. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che si trattasse di mera emendatio libelli e non di mutatio; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e per mancata considerazione di una consulenza tecnica di parte. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi: il primo perché non impugnava anche la ratio decidendi autonoma fondata sul rigetto nel merito della domanda risarcitoria; il secondo perché mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove, deducendo inoltre un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non configurabile rispetto alla CTP, oltre alla presenza di una doppia conforme. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da una doppia ratio decidendi: da un lato l'inammissibilità della domanda risarcitoria per novità delle allegazioni, dall'altro il suo rigetto nel merito; il ricorrente aveva censurato solo la prima. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la doglianza sull'omesso esame di un fatto decisivo era in realtà una critica alla valutazione del materiale istruttorio e, in ogni caso, la consulenza tecnica di parte non è un fatto storico ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre ricorreva una doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    Norma posta a fondamento della domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di trasferimento.

  • art. 183 c.p.c.

    Le allegazioni effettuate nella memoria successiva sono state valutate dalla corte territoriale come introduttive di pregiudizi nuovi e non come mera precisazione della domanda originaria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla corretta qualificazione delle allegazioni processuali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione dei criteri di motivazione e decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per sostenere l'erronea ripartizione o applicazione dell'onere probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta contro la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove effettuata dalla corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare la violazione di legge in relazione alla pretesa erronea applicazione delle norme processuali e sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma, il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato quale requisito di specificità del ricorso per cassazione nella denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore requisito di specificità e produzione degli atti rilevanti nel giudizio di cassazione.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La conferma in fatto della decisione di primo grado è stata qualificata come doppia conforme, precludendo la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggere il decisum, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes; la censura di una sola rende il motivo inammissibile.
  • L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mera omissione di valutazione di singoli elementi istruttori o di una consulenza tecnica di parte.
  • La critica che miri a contestare il modo in cui il giudice di merito ha selezionato e apprezzato le prove si risolve in una censura di merito non consentita in cassazione, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile quando le decisioni di primo e secondo grado si basano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali della controversia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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