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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19186/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di ripetizione di indebito proposta da una società titolare di due rapporti di conto corrente e dai relativi fideiussori, che contestavano addebiti ritenuti non dovuti: interessi passivi pattuiti secondo uso piazza, interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, spese non convenute e interessi usurari. La banca, costituitasi, aveva anche proposto domanda riconvenzionale per il saldo dei conti. Il Tribunale aveva respinto entrambe le domande; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo validi i contratti di conto corrente cd. monofirma, rideterminando i saldi sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e ritenendo valide anche le fideiussioni azionate dalla banca. Con il ricorso per cassazione i correntisti e i garanti deducevano: 1) violazione delle norme sul disconoscimento delle scritture private, assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato autentiche le firme sulle fideiussioni nonostante il disconoscimento e senza istanza di verificazione; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e sulla valutazione delle prove, sostenendo che il credito della banca fosse stato accertato senza adeguato supporto probatorio; 3) omessa rilevazione di nullità contrattuali ex actis relative ai conti correnti; 4) violazione dell'art. 1419 c.c. per avere escluso la nullità delle fideiussioni asseritamente conformi agli schemi ABI.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che ciascun motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata: sul primo, perché la Corte territoriale aveva accertato che l'azione era stata proposta come domanda principale di accertamento negativo dell'autenticità delle firme e che, in ogni caso, il disconoscimento era inefficace per difetto di specificità e determinatezza; sul secondo, perché la rideterminazione dei saldi era stata effettuata sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e delle contestazioni specifiche, sicché la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione del merito; sul terzo, perché la sentenza d'appello aveva escluso l'esistenza delle nullità dedotte e il motivo era generico; sul quarto, perché la nullità delle fideiussioni non era stata dimostrata mediante produzione dello schema ABI e del provvedimento della Banca d'Italia richiamati dalla parte. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    richiamato in tema di disconoscimento della scrittura privata e di autenticità della sottoscrizione

  • art. 215 c.p.c.

    richiamato in tema di efficacia del disconoscimento e verifica della scrittura privata

  • art. 216 c.p.c.

    richiamato in tema di verificazione della scrittura privata disconosciuta

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per il rilievo officioso della nullità, ma la censura è stata ritenuta non confrontata con gli accertamenti di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sollecitava una rivalutazione del merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 229 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al valore probatorio delle scritture e delle contestazioni

  • art. 1284 c.c.

    richiamato nel motivo sulle nullità e sugli interessi nei rapporti bancari

  • L. 17 febbraio 1992, n. 154

    richiamata nel motivo concernente la disciplina degli interessi e delle clausole bancarie

  • t.u.b.

    richiamato nel motivo concernente le nullità contrattuali in materia bancaria

  • art. 1419 c.c.

    richiamato in tema di nullità parziale e nullità delle fideiussioni

  • Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476

    richiamata per ribadire che la censura che mira a una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre in modo generico censure già esaminate dal giudice di merito.
  • Il disconoscimento di una sottoscrizione o scrittura privata deve essere specifico, determinato e inequivoco; in mancanza, non produce effetti utili alla parte che lo invoca.
  • Quando il giudice di merito ridetermina il saldo di un conto corrente sulla base della consulenza tecnica d'ufficio e di contestazioni puntuali, la doglianza che chieda una diversa lettura degli elementi probatori si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.
  • La deduzione di nullità contrattuali in materia bancaria deve essere ancorata concretamente agli atti di causa e alle clausole specifiche contestate; affermazioni generali sulla disciplina bancaria non sono sufficienti.
  • La nullità di fideiussioni asseritamente conformi a schemi ABI richiede la produzione e l'allegazione degli elementi costitutivi della doglianza, inclusi lo schema richiamato e il provvedimento dell'autorità indicato come fonte del divieto o dell'illiceità.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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