Cassazione Civile, Ordinanza n. 09076/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia riguardava un rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito. La società correntista aveva agito per ottenere la ripetizione di somme indebitamente addebitate, deducendo la nullità di alcune clausole del contratto; il tribunale aveva accolto la domanda e rigettato l’eccezione di prescrizione proposta dalla banca, condannandola al pagamento di euro 438.809,53 oltre accessori e spese. In appello la banca aveva contestato, tra l’altro, il dies a quo della prescrizione e la sufficienza della propria eccezione prescrizionale. La corte territoriale aveva respinto l’appello ritenendo che il conto fosse chiuso al 30 giugno 1998, che la questione della diversa data di chiusura fosse nuova e che l’eccezione di prescrizione fosse generica perché non accompagnata dall’indicazione delle singole rimesse solutorie. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2935 c.c. per avere la corte d’appello individuato erroneamente il termine iniziale di prescrizione e attribuito rilievo alla non contestazione; violazione degli artt. 2697 c.c. e 2935 c.c. per avere ritenuto generica l’eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, nonostante l’orientamento delle Sezioni Unite sul contenuto dell’onere di allegazione del convenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto erronea, in diritto, l’affermazione secondo cui la chiusura del conto coinciderebbe con l’estinzione del saldo e con la comunicazione del saldo definitivo, chiarendo invece che la chiusura del conto corrente a tempo indeterminato discende dal recesso unilaterale recettizio disciplinato dall’art. 1855 c.c., efficace quando perviene al destinatario ai sensi dell’art. 1335 c.c. Ha inoltre precisato che la non contestazione non vincolava il giudice di appello in una controversia iniziata prima del 4 luglio 2009 e che, in ogni caso, l’eccezione di prescrizione non era limitata all’allegazione del decorso del tempo ma comprendeva anche la questione del relativo dies a quo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, in tema di azione di ripetizione di indebito su conto affidato, l’istituto di credito che oppone la prescrizione soddisfa il proprio onere di allegazione con la deduzione dell’inerzia del titolare e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare specificamente le singole rimesse solutorie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà uniformarsi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La non contestazione non è stata utilizzata come prova legale; inoltre, in una controversia iniziata prima del 4 luglio 2009, il rilievo dell’articolo non opera nel modo ritenuto dalla corte territoriale.
È richiamato in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte evidenzia che il dies a quo non può essere fissato in modo astratto alla comunicazione del saldo, ma va riferito al momento in cui il diritto può essere fatto valere secondo la disciplina del rapporto e della sua cessazione.
L’onere di allegazione e prova sull’eccezione di prescrizione non impone al convenuto, nel caso di ripetizione di indebito su conto affidato, l’indicazione delle singole rimesse solutorie.
La chiusura del conto corrente a tempo indeterminato deriva dal recesso unilaterale di una parte con preavviso; l’estinzione del rapporto non coincide con una generica quantificazione del saldo, ma con l’efficacia del recesso.
L’atto di recesso, essendo ricettizio, produce effetto nel momento in cui perviene al destinatario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di censura per le denunciate violazioni di legge sostanziale e processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È invocato per l’omesso esame di fatti decisivi.
La Corte richiama la disciplina temporale per escludere l’applicazione del nuovo regime della non contestazione ai giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009.
Massime di principio
- Nell’azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista su conto affidato, l’eccezione di prescrizione del convenuto è sufficientemente allegata con la deduzione dell’inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza necessità di elencare specificamente le singole rimesse solutorie.
- La decorrenza della prescrizione nei rapporti di conto corrente non può essere automaticamente ancorata alla mera comunicazione del saldo o all’ultimo estratto conto: la cessazione del rapporto va individuata secondo la disciplina del recesso dal contratto e della natura ricettizia dell’atto di chiusura.
- La non contestazione dei fatti non integra prova legale; se la questione è devoluta in appello, il giudice deve rivalutare il materiale probatorio acquisito e non resta vincolato alla condotta processuale tenuta in primo grado.
- In tema di conto corrente bancario, la chiusura del rapporto a tempo indeterminato discende dal recesso unilaterale previsto dalla legge e produce effetto quando l’atto perviene al destinatario, non quando si realizza una successiva operazione contabile interna.
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