Cassazione Civile, Ordinanza n. 37616/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti hanno proposto revocazione per errore di fatto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., contro una precedente ordinanza di Cassazione che aveva rigettato il loro ricorso. La lite originaria riguardava una controversia con la Regione Sicilia in materia di sconfinamento/occupazione di un terreno, nel contesto della quale i ricorrenti avevano dedotto: l'erroneo disconoscimento, da parte della Corte d'appello, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe escluso lo sconfinamento e l'occupazione del terreno demaniale; l'esistenza di un'autorizzazione della Capitaneria di Porto per la collocazione di un muretto o blocchetti di confine; e l'omesso esame di sentenze penali che avrebbero accertato l'assenza di delimitazione demaniale del bene. Nel giudizio di revocazione i ricorrenti hanno sostenuto che la Corte di Cassazione avesse errato nel ritenere inammissibile il motivo originario per mancata indicazione dell'allocazione della CTU e nel considerare la relazione peritale assente dai fascicoli prodotti, poiché la consulenza era stata depositata telematicamente nel fascicolo d'ufficio; inoltre hanno affermato che i passi della CTU trascritti erano sufficienti a rispettare l'autosufficienza del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma investissero valutazioni processuali e di autosufficienza del ricorso per cassazione. In particolare, ha affermato che il deposito telematico della consulenza non esonerava dal dovere di indicare in modo preciso, nel ricorso, i modi, i tempi e l'esatta allocazione del documento nel fascicolo; ha inoltre osservato che l'affermazione secondo cui l'elaborato era assente dai fascicoli prodotti non era frutto di errore percettivo, ma coerente con il materiale cartaceo disponibile nel giudizio di legittimità ratione temporis. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
prevede il rimedio della revocazione delle sentenze della Cassazione nei casi consentiti dalla legge; nel caso concreto il ricorso non vi rientra perché le censure non denunciano un vero errore di fatto revocatorio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
l'errore di fatto revocatorio richiede una supposizione o esclusione di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti; non ricorre quando la doglianza investe una valutazione processuale o la completezza di un atto processuale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il motivo deve essere autosufficiente; la mancanza di specificazione rilevante rende inammissibile la censura.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone di indicare in modo preciso il contenuto e la collocazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, anche quanto ai modi e ai tempi di produzione.
il mero richiamo al deposito del fascicolo di ufficio non sostituisce l'onere di specificare la reperibilità del documento rilevante nel fascicolo di legittimità.
disciplina la trattazione camerale con proposta del relatore e il deposito di memoria.
richiamato nel ricorso originario come parametro di violazione, ma la Corte non accoglie la doglianza.
richiamato nel ricorso originario come parametro di violazione, ma la Corte non accoglie la doglianza.
richiamato nel ricorso originario in tema di consulenza tecnica; la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato nel ricorso originario in tema di attività del consulente; la censura è stata ritenuta inammissibile.
richiamato nel ricorso originario, senza accoglimento della doglianza.
richiamato nel ricorso originario, senza accoglimento della doglianza.
richiamato nel ricorso originario in tema di onere della prova; la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come fondamento dei motivi del ricorso originario; la Corte osserva che, nella sede revocatoria, le doglianze non possono tradursi nella riproposizione di quei vizi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione si fondi sulla supposizione o esclusione di un fatto storicamente e incontrovertibilmente risultante dagli atti; non può essere usata per contestare valutazioni giuridiche o processuali della Corte.
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a documenti o consulenze tecniche non esonera dall'onere di indicarne specificamente contenuto, data, modalità di produzione ed esatta collocazione nel fascicolo; il principio di autosufficienza resta fermo anche in presenza di deposito telematico nel giudizio di merito.
- La mera affermazione che un documento sia presente nel fascicolo d'ufficio informatico non basta, nel giudizio di legittimità regolato ratione temporis dal formato cartaceo, a soddisfare l'onere di specificazione richiesto dall'art. 366, n. 6, c.p.c.
- Non integra errore revocatorio la critica alla valutazione della Corte circa la completezza formale di un motivo di ricorso o circa la sufficienza delle trascrizioni di un documento, poiché si tratta di apprezzamenti processuali espressamente compiuti nella decisione impugnata.
- In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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