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Parere

Parere n. 1892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per revocazione con istanza di riesame ai sensi degli articoli 395, punto 4), Cod. proc. civ. e 15 D.P.R. n. 1199/1971, nei confronti della Regione -OMISSIS-, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero della Difesa, del Comando Legione Carabinieri del -OMISSIS-, avente a oggetto il decreto del Presidente della Repubblica del -OMISSIS- di decisione del ricorso straordinario e il presupposto parere del Consiglio di Stato, -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro il provvedimento della Motorizzazione civile n. 0054533 del 20 agosto 2021, di revisione della patente di guida

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente chiede la revocazione del decreto presidenziale e del parere presupposto, deducendo un errore di fatto revocatorio: il ricorso straordinario originario era stato dichiarato inammissibile sul presupposto che il provvedimento fosse stato impugnato anche davanti al giudice, benché nessun ricorso giurisdizionale fosse stato proposto. Nella fase rescissoria ripropone le censure contro la revisione della patente, disposta dalla Motorizzazione civile dopo una segnalazione del Comando dei Carabinieri nell’ambito di un procedimento disciplinare. In particolare, sostiene che non sussistessero i presupposti dell’art. 128 del Codice della strada, che gli accertamenti effettuati per valutare l’idoneità al servizio militare fossero stati utilizzati per uno scopo estraneo e che il provvedimento fosse sostanzialmente una revoca in autotutela priva dei presupposti di legge. Lamenta inoltre carenze di istruttoria e motivazione e la mancata considerazione delle controanalisi. Richiama anche l’esito, non definitivo, del procedimento penale, che a suo dire escluderebbe che egli fosse assuntore di sostanze stupefacenti.

Il parere

Il ricorso è ammissibile nella fase rescindente: ricorrono i requisiti dell’errore di fatto revocatorio, poiché l’inammissibilità originaria si fondava sull’erroneo presupposto materiale dell’esistenza di un parallelo giudizio, circostanza non risultante dagli atti, non controversa, decisiva e immediatamente rilevabile, senza implicare valutazioni discrezionali. Nella fase rescissoria, le censure contro la revisione della patente sono esaminate unitariamente e respinte. L’art. 128 del Codice della strada consente la revisione quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici; la misura ha funzione cautelare e preventiva, non sanzionatoria, e non richiede la previa certezza dell’inidoneità. La positività alla cocaina emersa dagli accertamenti sanitari costituisce un elemento concreto sufficiente a giustificare la segnalazione e la verifica, in quanto fa sorgere un dubbio non manifestamente irragionevole. Le contestazioni sulle modalità degli accertamenti e le controanalisi private non eliminano tale dubbio; il procedimento mira soltanto a verificare l’idoneità mediante visita della competente commissione, senza determinare direttamente e definitivamente le sorti della patente. È irrilevante l’esito non definitivo del procedimento penale, relativo alla detenzione e allo spaccio e non all’assunzione; il rinvenimento di stupefacenti nell’abitazione del ricorrente rafforza ulteriormente il dubbio. Il ricorso straordinario per revocazione è quindi respinto, pur essendo ammissibile quanto alla revocazione.

Osservazioni

Revocazione per errore di fatto

La fase rescindente è ammissibile: la precedente declaratoria di inammissibilità si fondava sull’inesistente proposizione di un ricorso giurisdizionale parallelo. L’errore riguardava un fatto materiale, non controverso, decisivo, immediatamente rilevabile e non frutto di valutazione.

Primo motivo — Presupposti della revisione della patente

Respinto. La positività alla cocaina costituisce un elemento concreto idoneo a far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici richiesti per la guida. Non occorre che l’interessato sia stato sorpreso alla guida in stato di alterazione, né che la sua inidoneità sia già accertata con certezza.

Secondo motivo — Segnalazione del Comando e asserito sviamento

Respinto. La segnalazione e la conseguente verifica sono giustificate dal dubbio concreto sull’idoneità psicofisica, desunto dagli accertamenti sanitari. La finalità preventiva di tutela della sicurezza stradale non richiede che sia già accertata una patologia o una definitiva inidoneità.

Terzo motivo — Autotutela, istruttoria e motivazione

Respinto. La revisione non è una revoca in autotutela della patente, ma un procedimento di verifica della persistente idoneità alla guida. Le contestazioni sull’accertamento e le controanalisi non eliminano il dubbio che legittima l’avvio della verifica; quest’ultima non comporta di per sé una decisione definitiva sulla patente. L’esito non definitivo del procedimento penale è irrilevante, poiché riguardava la detenzione e lo spaccio, non l’assunzione di stupefacenti.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Secondo la pacifica giurisprudenza (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5434/2026), anche della Sezione (v., fra i tanti, pareri n. 1251/2025 e n. 447/2025), l’errore di fatto revocatorio è quello che: - deriva da una errata o omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio che abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto; - attiene a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; - verte su un elemento decisivo della decisione da revocare; - appare con immediatezza ed è di semplice rilevabilità; - non coinvolge l’attività valutativa dell’organo decidente.

    L’errore revocatorio consiste in un’errata o omessa percezione materiale degli atti, relativa a un fatto non controverso e decisivo, immediatamente rilevabile e non implicante una nuova valutazione. Il Consiglio ha ritenuto integrati tali requisiti perché il precedente parere aveva supposto l’esistenza di un ricorso giurisdizionale parallelo che non risultava dagli atti.

  • art. 15 d.P.R. 1199/1971

    Nel caso di specie ricorrono tutti i suelencati requisiti. Infatti: i. il ricorso straordinario proposto dal signor -OMISSIS-è stato dichiarato inammissibile sulla base dell’errato presupposto che il provvedimento lesivo fosse stato impugnato tanto in sede giustiziale, quanto in sede giurisdizionale; ii. l’errore era facilmente rilevabile, giacché l’esistenza di un parallelo procedimento giurisdizionale non è stata affermata in alcuno dei documenti del procedimento ex articolo 8 D.P.R. n. 1199/1971; iii. l’inesistenza di un parallelo procedimento giurisdizionale non era in contestazione, in quanto l’Amministrazione non ha sollevato alcuna eccezione in tal senso, né vi è stato un rilievo officioso al riguardo da parte del Collegio che ha reso il parere; iv. l’errore sull’esistenza di un parallelo procedimento giurisdizionale ha determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario.

    La revocazione del parere reso nel procedimento straordinario è ammissibile quando la precedente decisione sia stata determinata da un errore di fatto revocatorio sui presupposti processuali, come l’erronea affermazione della contemporanea impugnazione in sede giurisdizionale.

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    Muovendo dal dato normativo, occorre rammentare che a mente dell’articolo 128 D.Lgs. n. 285/1992 può essere disposta la revisione della patente di guida, tra l’altro, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici normativamente prescritti.

    La revisione può essere disposta quando sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida. Non occorre che l’inidoneità sia già accertata con certezza: un elemento concreto, quale la positività alla cocaina, può rendere ragionevole l’avvio della verifica.

  • art. 128 d.lgs. 285/1992 (natura e finalità della revisione)

    Secondo la giurisprudenza consolidata, la revisione della patente di guida ai sensi dell’articolo 128 cd. Codice della Strada ha natura cautelare preventiva, e non sanzionatoria o punitiva, ed è funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico. Essa è volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, idoneità richiesta non soltanto per l’acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 103/2026).

    La revisione è una misura preventiva diretta a verificare la permanenza dell’idoneità psicofisica e a tutelare la sicurezza della circolazione; non è una sanzione né equivale alla revoca definitiva della patente.

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    l’esistenza di un parallelo procedimento giurisdizionale non è stata affermata in alcuno dei documenti del procedimento ex articolo 8 D.P.R. n. 1199/1971

    Nel caso concreto, gli atti del procedimento istruito ai sensi dell’art. 8 non attestavano l’esistenza di un parallelo giudizio; tale assenza documentale concorreva a rendere immediatamente rilevabile l’errore materiale.

Massime di principio

  • È revocabile per errore di fatto la decisione che si fondi sull’erroneo presupposto materiale dell’esistenza di un ricorso giurisdizionale parallelo, quando tale circostanza non risulti dagli atti, non sia controversa, sia decisiva e l’errore sia immediatamente rilevabile senza attività valutativa.
  • La revisione della patente prevista dall’art. 128 del Codice della strada ha natura cautelare e preventiva e può essere avviata quando un elemento concreto faccia sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psicofisici; non è necessario che l’inidoneità alla guida sia già accertata con certezza.
  • La revisione della patente è una verifica preliminare dell’idoneità e non costituisce, per il solo fatto della sua adozione, una revoca definitiva del titolo di guida.
  • Nel sindacato sulla revisione della patente, la discrezionalità amministrativa è censurabile solo in caso di esercizio distorto, irrazionale o manifestamente irragionevole; un elemento concreto idoneo a fondare il dubbio sull’idoneità può rendere non manifestamente irragionevole la decisione di sottoporre il titolare a verifica.

Revocazione del parere sul ricorso contro la revisione della patente

Il Consiglio di Stato, Sezione I, esamina un ricorso straordinario per revocazione proposto da un appartenente all’Arma dei Carabinieri contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso straordinario diretto contro il provvedimento della Motorizzazione civile n. 0054533 del 20 agosto 2021, relativo alla revisione della patente di guida. La revocazione è fondata sull’asserita falsa supposizione che il provvedimento fosse stato impugnato anche davanti al giudice.

Vicenda e motivi riproposti

La revisione della patente era stata disposta dopo una segnalazione del Comando dei Carabinieri, formulata nell’ambito di un procedimento disciplinare. Il ricorrente aveva contestato che l’uso di sostanze stupefacenti fosse dimostrato e sosteneva che la revisione richiedesse, in ogni caso, la prova della guida in stato di alterazione. Deduceva inoltre l’assenza delle condizioni previste dall’art. 128 del d.lgs. 285/1992, lo sviamento derivante dall’utilizzo di accertamenti sanitari svolti per valutare l’idoneità al servizio militare e l’illegittimità di una pretesa revoca in autotutela. Lamentava infine carenze istruttorie e motivazionali, la mancata considerazione delle controanalisi e richiamava una sentenza penale non definitiva.

Fase rescindente: errore di fatto revocatorio

La Sezione riconosce l’ammissibilità della revocazione. Il precedente ricorso straordinario era stato dichiarato inammissibile sul presupposto che il medesimo provvedimento fosse stato impugnato in sede giurisdizionale. Dagli atti del procedimento, tuttavia, non risultava alcun ricorso parallelo; l’Amministrazione non aveva sollevato l’eccezione e il Collegio non aveva autonomamente rilevato la pendenza di un giudizio. L’errore riguardava un fatto materiale, non controverso, decisivo per l’esito e di immediata rilevabilità, senza coinvolgere l’attività valutativa del Collegio. Sussistevano pertanto i requisiti dell’errore di fatto revocatorio, secondo l’orientamento richiamato, tra cui Cons. Stato, sez. III, n. 5434/2026 e i pareri della Sezione n. 1251/2025 e n. 447/2025.

Fase rescissoria: presupposti e natura della revisione

Esaminato nuovamente il ricorso originario, il Consiglio respinge le censure. L’art. 128 del d.lgs. 285/1992 consente la revisione quando sorgano dubbi sulla permanenza dei requisiti fisici e psichici o dell’idoneità tecnica alla guida. La misura ha natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, ed è diretta a tutelare la sicurezza della circolazione. Poiché il potere comporta valutazioni ampiamente discrezionali, il sindacato è limitato ai casi di esercizio distorto, irrazionale o irragionevole.

Nel caso concreto, gli accertamenti eseguiti presso il Laboratorio di Tossicologia Forense dell’Azienda ULSS 3 avevano rilevato una positività alla cocaina. Tale circostanza costituiva un elemento concreto sufficiente a giustificare la segnalazione del Comando e la decisione della Motorizzazione di verificare la persistente idoneità alla guida. Non occorreva che l’inidoneità fosse già accertata con certezza, né che il ricorrente fosse stato sorpreso alla guida in stato di alterazione. La revisione comportava soltanto una verifica, anche mediante visita della competente commissione, e non una decisione definitiva sulla sorte della patente.

Valutazione delle ulteriori contestazioni

Le contestazioni sulle modalità degli accertamenti e le controanalisi private non eliminavano il dubbio che aveva legittimato l’avvio della verifica. È stato ritenuto irrilevante anche l’esito non definitivo del procedimento penale, perché quel giudizio riguardava la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, non l’assunzione. Il rinvenimento di sostanze stupefacenti nell’abitazione del ricorrente corroborava ulteriormente il dubbio dell’Amministrazione. In ragione della rilevanza della sicurezza stradale e dell’incolumità degli utenti, un dubbio fondato su un elemento concreto era sufficiente a rendere non manifestamente irragionevole la revisione.

Esito

La revocazione è ammissibile nella fase rescindente, ma il ricorso è respinto nella fase rescissoria. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

Testo integrale

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