Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1869/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Ieraci Federica, Luciani Antonella e Saladino Domenico, contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’annullamento dell’avviso del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca prot. n. 0005636 del 2 aprile 2019 di riconoscimento titolo specializzazione sostegno conseguito all’estero.

Giustizia amministrativa201901243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avviso ministeriale prot. n. 0005636 del 2 aprile 2019 sul mancato riconoscimento in Italia dei titoli romeni di specializzazione per l’insegnamento di sostegno.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti avevano impugnato l’avviso ministeriale che escludeva il riconoscimento in Italia delle abilitazioni romene per l’insegnamento di sostegno, ritenendo che in Romania tale insegnamento fosse ricondotto all’educazione speciale svolta in apposite scuole, anziché alle classi comuni come in Italia. Avevano chiesto anche l’accertamento del diritto al riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania, su materia e su sostegno, e all’esercizio della professione docente, nonché la condanna dell’Amministrazione ad adottare le misure necessarie. Il Ministero, pur invitato a trasmettere la relazione istruttoria, non vi ha provveduto. Il 24 settembre 2026 i ricorrenti hanno depositato tre atti di rinuncia, ritualmente notificati al Ministero.

Il parere

La Sezione ha ritenuto di pronunciarsi anche in assenza della relazione ministeriale, limitandosi a prendere atto della rinuncia sopravvenuta. In applicazione del principio dispositivo, applicabile anche al ricorso straordinario, ha concluso che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per rinuncia. Non è stata esaminata nel merito la legittimità dell’avviso ministeriale né sono state decise le pretese di riconoscimento dei titoli e di esercizio della professione.

Osservazioni

Rinuncia al ricorso

I ricorrenti hanno rinunciato al ricorso con tre atti depositati il 24 settembre 2026 e ritualmente notificati al Ministero. La rinuncia determina l’improcedibilità del ricorso straordinario.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.

Massime di principio

  • Il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; pertanto, la rinuncia ritualmente presentata dai ricorrenti comporta l’improcedibilità del ricorso.

Improcedibilità del ricorso straordinario per rinuncia

Il parere della Sezione Prima riguarda il ricorso straordinario proposto da tre docenti contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di riconoscimento di titoli romeni per l’insegnamento di sostegno. La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile a seguito della rinuncia dei ricorrenti.

Controversia e domande

I ricorrenti avevano conseguito in Romania titoli di abilitazione all’insegnamento scolastico di sostegno e avevano impugnato l’avviso ministeriale prot. n. 0005636 del 2 aprile 2019. L’avviso escludeva il riconoscimento in Italia delle abilitazioni romene per il sostegno, sul presupposto che in Romania tale insegnamento rientrasse nell’educazione speciale svolta in scuole speciali e non nelle classi comuni.

Oltre all’annullamento dell’avviso, i ricorrenti avevano chiesto l’accertamento del diritto al riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania, su materia e su sostegno, e all’esercizio della professione docente, nonché la condanna dell’Amministrazione ad adottare le misure idonee a soddisfare tali pretese.

Sviluppo procedimentale e rinuncia

Il Ministero, nonostante gli inviti presidenziali, non ha trasmesso la relazione istruttoria. Il 24 settembre 2026 i ricorrenti hanno depositato i rispettivi atti di rinuncia, ritualmente notificati al Ministero. La Sezione ha ritenuto di poter rendere il parere anche senza la relazione ministeriale, al fine di prendere atto della rinuncia sopravvenuta.

Valutazione e conclusione

La Sezione ha richiamato la propria giurisprudenza, inclusi i pareri n. 754/2025 e n. 879/2026, secondo cui il principio dispositivo si applica anche al ricorso straordinario. In conseguenza della rinuncia, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Il parere non esamina nel merito la legittimità dell’avviso né decide le domande di riconoscimento dei titoli.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.