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Parere

Parere n. 1902/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla società Marche Multiservizi S.p.A., contro la Provincia di Pesaro e Urbino e nei confronti di ARPAM Marche e di Regione Marche, per l’annullamento dei seguenti atti: A. il provvedimento di “Diffida ai sensi dell’articolo 130, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006 – ditta Marche Multiservizi spa –impianto di depurazione sito in località Montecchio, nel comune di Vallefoglia (PU)”, notificato in data 18 gennaio 2024; B. la “Relazione istruttoria finalizzata al procedimento per l’adozione della diffida ai sensi dell’articolo 130, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 – ditta Marche Multiservizi spa – impianto di depurazione sito in località Montecchio, nel comune di Vallefoglia (PU)”, costituente parte integrante del provvedimento sub A, cui è allegata; C. il successivo atto notificato in data 14 febbraio 2024, avente ad oggetto “Richiesta espressione valutazioni tecniche in merito a controdeduzioni della ditta Marche Multiservizi Spa inerenti il procedimento di diffida ai sensi dell’articolo 130 del d.lgs. 152/2006 - impianto di depurazione sito in località Montecchio, nel comune di Vallefoglia (PU)”; D. il provvedimento di “Diffida ai sensi dell’articolo 130, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006 – ditta Marche Multiservizi spa –impianto di depurazione sito in località Montecchio, nel comune di Vallefoglia (PU)”, notificato in data 22 marzo 2024 e connesso a quello sub. A; E. la “Relazione istruttoria finalizzata al procedimento per l’adozione della diffida ai sensi dell’articolo 130, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 – ditta Marche Multiservizi spa – impianto di depurazione sito in località Montecchio, nel comune di Vallefoglia (PU)”, prot. n. 11481 del 22/03/2024, costituente parte integrante del provvedimento sub D, cui è allegata; F. la nota di ARPAM, acquisita dalla Provincia di Pesaro e Urbino al prot. n. 9910 del 12/03/2024, in riscontro alla richiesta sub C.

Giustizia amministrativa202401621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento di due diffide provinciali ex art. 130, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, relative al superamento del limite di azoto nitrico nello scarico dell’impianto di depurazione di Montecchio, nonché degli atti istruttori connessi.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La società ha impugnato le diffide notificate il 18 gennaio e il 22 marzo 2024, le relative relazioni istruttorie e gli atti connessi. Ha dedotto, con il primo motivo, che le diffide non potessero essere adottate prima dell’accertamento definitivo dell’illecito da parte della Regione; con il secondo, che mancassero i presupposti di legge, poiché il valore di azoto nitrico rilevato ricadeva nell’intervallo di errore della misurazione. Ha inoltre chiesto la sospensione cautelare degli atti. La Provincia ha eccepito il dubbio interesse ad agire, in ragione dell’adempimento delle diffide, e ha sostenuto l’infondatezza del ricorso. Il parere di merito non è stato esaminato perché il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica non ha trasmesso la relazione istruttoria necessaria.

Il parere

La domanda cautelare è respinta per difetto del periculum in mora: la società ha adempiuto almeno alla seconda diffida, trasmettendo nuove analisi che attestano il rispetto del limite legale per l’azoto nitrico, e non risulta quindi esposta a un danno grave e irreparabile durante la pendenza del ricorso. Il Collegio non decide il dubbio sull’interesse ad agire sollevato dalla Provincia né i due motivi di merito. Dispone che il Ministero trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria che prenda specificamente posizione su tutti i motivi; la relazione, con le eventuali osservazioni della Provincia e di ARPAM, deve essere previamente comunicata alla ricorrente, assegnandole almeno 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione. La trattazione è rinviata a un’adunanza del primo trimestre 2027.

Osservazioni

Domanda cautelare

La sospensione è respinta per mancanza del periculum in mora, poiché la società ha adempiuto almeno alla seconda diffida e ha trasmesso analisi attestanti il rispetto del limite legale di concentrazione dell’azoto nitrico. Non è quindi ravvisato un danno grave e irreparabile nelle more della conclusione del procedimento.

Istruttoria sul merito del ricorso

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria che esamini specificamente tutti i motivi di impugnazione. La relazione deve essere corredata delle eventuali osservazioni della Provincia di Pesaro e Urbino e di ARPAM e previamente partecipata alla ricorrente, cui va assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni; queste ultime devono essere trasmesse alla Sezione.

Motivi di merito

La Sezione non decide né il motivo relativo alla necessità di un previo accertamento definitivo dell’illecito regionale, né quello relativo all’asserita ricaduta del valore misurato nell’intervallo di errore. La valutazione è rinviata dopo l’acquisizione della relazione istruttoria e delle osservazioni della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006

    La Provincia di Pesaro Urbino ha emesso nei confronti della predetta società due diffide ex articolo 130, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 152/2006 (in epigrafe individuate), ordinando – con la prima – l’adozione di ogni accorgimento necessario a eliminare la non conformità rilevata e l’invio di una relazione in ordine alle cause della non conformità riscontrata e alle misure adottate, e – con la seconda – l’invio di un rapporto di prova analitico delle acque reflue di scarico relativamente al parametro azoto nitrico.

    Il parere descrive le diffide adottate in base alla disposizione e i rispettivi contenuti, ma non ne interpreta i presupposti o la portata: la questione di merito sull’applicabilità dell’art. 130 resta da istruire e decidere.

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Il richiamo identifica la modalità di presentazione del ricorso straordinario, ma il parere non sviluppa un’interpretazione della disciplina dell’art. 11.

Massime di principio

  • La tutela cautelare nel ricorso straordinario richiede la sussistenza del periculum in mora; se il ricorrente ha adempiuto alla prescrizione contestata e le verifiche successive attestano il rispetto del limite applicabile, può difettare il rischio di un danno grave e irreparabile durante la pendenza del procedimento.
  • Quando la Sezione non dispone degli elementi necessari per pronunciarsi sul merito di un ricorso straordinario, può disporre l’acquisizione di una relazione istruttoria che esamini specificamente tutti i motivi e assicurare la partecipazione del ricorrente, assegnandogli un termine per osservazioni e controdeduzioni.

Ricorso straordinario sulle diffide relative allo scarico dell’impianto di depurazione di Montecchio

La Sezione Prima esamina in via cautelare il ricorso straordinario proposto da Marche Multiservizi S.p.A. contro due diffide della Provincia di Pesaro e Urbino adottate ai sensi dell’art. 130, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006. La decisione sul merito viene rinviata perché il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica non ha trasmesso la relazione istruttoria.

Fatti e atti impugnati

In occasione di un controllo delle acque di scarico dell’impianto di depurazione situato a Montecchio, nel Comune di Vallefoglia, è stato rilevato un valore di azoto nitrico superiore al limite legale. La Provincia ha quindi adottato una prima diffida, notificata il 18 gennaio 2024, con cui ha richiesto l’adozione degli accorgimenti necessari a eliminare la non conformità e una relazione sulle cause e sulle misure adottate. Con una seconda diffida, notificata il 22 marzo 2024, ha richiesto un rapporto di prova analitico delle acque reflue con riferimento al parametro azoto nitrico. Il ricorso investe anche le relazioni istruttorie e gli ulteriori atti connessi.

Motivi del ricorso e istanza cautelare

La società sostiene, da un lato, che le diffide non potessero essere adottate prima dell’accertamento definitivo dell’illecito da parte della Regione e, dall’altro, che il valore rilevato rientrasse nell’intervallo di errore della misurazione, sicché sarebbero mancati i presupposti di legge. Ha chiesto l’annullamento degli atti e la sospensione cautelare della loro efficacia. La Provincia ha messo in dubbio l’interesse ad agire, rilevando l’avvenuto adempimento, e ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito.

Decisione sulla domanda cautelare

La Sezione respinge la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Non è contestato che la società abbia adempiuto almeno alla seconda diffida trasmettendo nuove analisi, dalle quali risulta rispettato il limite legale di concentrazione dell’azoto nitrico. In tali circostanze non emerge un danno grave e irreparabile durante la pendenza del procedimento giustiziale.

Istruttoria e rinvio della decisione di merito

Poiché il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica non ha trasmesso la relazione istruttoria necessaria, la Sezione non decide i motivi di merito né la questione sull’interesse ad agire. Dispone che il Ministero trasmetta, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, una relazione che prenda specifica posizione su tutti i motivi di impugnazione. La relazione, corredata delle eventuali osservazioni della Provincia e di ARPAM, deve essere previamente comunicata alla società, assegnandole almeno 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni; gli scritti della ricorrente dovranno poi essere trasmessi alla Sezione. La trattazione dell’affare è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.

Come è indicizzato

MaterieAcque e demanio idricoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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