Parere n. 1903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla signora Pisacane Raffaela contro l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, il Ministero dell’università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, DiSCo Lazio Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza della Regione Lazio, a) per l’annullamento dei seguenti atti: (i) il provvedimento dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza di sospensione cautelativa della borsa di studio ex articolo 8, comma 1 bis, L. n. 401/2000, prot. n. 36610 del 10 marzo 2026, comunicato in pari data; (ii) la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026, richiamata quale atto presupposto del provvedimento di sospensione, nella parte in cui estende alla borsa di studio in oggetto la disciplina generale di cui alla Legge n. 398/1989 e i relativi limiti reddituali; (iii) il “Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”, indetto dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con D.R. n. 3204/2025 del 4 novembre 2025; (iv) l’articolo 14 - bis del “Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”, indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il quale è stato previsto che agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria non medica spetta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso, senza previsioni di soglie reddituali; (v) il provvedimento di esclusione adottato da DiSCo Lazio, reso noto tramite la propria area riservata sul portale istituzionale, recante la dicitura “Escluso” con riferimento alla borsa di studio regionale per il diritto allo studio per l’a.a. 2025/2026; b) per l’accertamento del suo diritto a percepire la borsa di studio di cui all’articolo 8, comma 1-bis, L. n. 401/2000 per tutta la durata legale del corso di specializzazione, senza l’applicazione di alcun limite reddituale; c) per la condanna dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza all’immediato ripristino dell’erogazione della borsa di studio, comprensiva delle mensilità maturate e non corrisposte a far data da marzo 2026, maggiorate di interessi legali e a non procedere al recupero delle somme già erogate a titolo di borsa di studio; d) per l’accertamento dell'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva e alla condanna di DiSCo Lazio al ripristino della sua posizione nella stessa, con conseguente obbligo di erogazione del relativo beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro la sospensione della borsa di specializzazione, gli atti che ne estendono l’assoggettamento a limiti reddituali e l’esclusione dalla borsa regionale per il diritto allo studio per l’a.a. 2025/2026.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, iscritta al secondo anno della scuola di specializzazione di area sanitaria non medica in Valutazione psicologica e Consulenza presso l’Università La Sapienza e assegnataria della relativa borsa, impugna la sospensione cautelativa dell’erogazione disposta il 10 marzo 2026, la nota ministeriale del 3 marzo 2026 che richiama la disciplina generale della legge n. 398/1989 e i relativi limiti reddituali, nonché il Manifesto generale degli studi e il suo art. 14-bis. Contesta l’applicazione analogica di tale disciplina alle borse di specializzazione, deducendo che queste sono soggette a una disciplina speciale, e lamenta irragionevolezza del limite reddituale, lesione dell’affidamento e disparità di trattamento. Impugna inoltre l’esclusione dalla borsa regionale DiSCo per l’a.a. 2025/2026, motivata con la percezione di una borsa universitaria per dottorato o specializzazione, deducendo violazione del contraddittorio e del diritto di opzione. Chiede anche il ripristino delle erogazioni e della propria posizione nella graduatoria regionale. Il parere esamina in questa fase soltanto la domanda cautelare e dispone l’istruttoria necessaria per la decisione di merito.
Il parere
La domanda cautelare è respinta per difetto del periculum in mora: la ricorrente non ha allegato né dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione degli atti. La mancata erogazione riguarda somme di denaro che, ove riconosciute spettanti, potranno essere corrisposte integralmente; inoltre non è stato avviato il recupero delle somme già erogate e l’eventuale pregiudizio economico sarebbe comunque integralmente ristorabile. Il Consiglio di Stato non decide nel merito i motivi relativi alla sospensione della borsa universitaria, all’applicazione dei limiti reddituali o all’esclusione dalla borsa regionale. Per poter esprimere il parere di merito dispone che il Ministero dell’Università e della Ricerca trasmetta entro 60 giorni una relazione istruttoria che prenda specifica posizione su tutti i motivi; la relazione dovrà essere corredata delle eventuali osservazioni dell’Università La Sapienza e di DiSCo Lazio e previamente comunicata alla ricorrente, cui dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere anch’esse alla Sezione. La trattazione è rinviata a un’adunanza del primo trimestre 2027.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda cautelare è respinta perché manca il periculum in mora: la ricorrente non ha allegato né dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. La perdita temporanea di somme di denaro è ristorabile mediante il successivo pagamento, qualora il beneficio sia riconosciuto spettante; non risulta inoltre avviato il recupero delle somme già corrisposte.
Istruttoria di merito
Il Ministero dell’Università e della Ricerca deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria che prenda specifica posizione su tutti i motivi di impugnazione. La relazione deve essere corredata delle eventuali osservazioni dell’Università La Sapienza e di DiSCo Lazio, previamente comunicata alla ricorrente e seguita da un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione.
Norme richiamate
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è indicata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario; il parere non ne sviluppa ulteriormente l’interpretazione.
art. 8, comma 1-bis, l. 401/2000
Con il provvedimento indicato in epigrafe sub a (i) l’Università ha sospeso l’erogazione della borsa di specializzazione in attesa della verifica sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità (segnatamente, la percezione di altra borsa di studio) e il rispetto dei limiti reddituali previsti per le borse di studio universitarie, in conformità alla nota del Ministero dell’università e della ricerca, indicata in epigrafe sub a (ii).
La disposizione costituisce il riferimento normativo della borsa di specializzazione oggetto di controversia; il Consiglio di Stato non ne decide in questa fase l’interpretazione o l’applicabilità dei limiti reddituali.
Con il provvedimento indicato in epigrafe sub a (i) l’Università ha sospeso l’erogazione della borsa di specializzazione in attesa della verifica sulla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità (segnatamente, la percezione di altra borsa di studio) e il rispetto dei limiti reddituali previsti per le borse di studio universitarie, in conformità alla nota del Ministero dell’università e della ricerca, indicata in epigrafe sub a (ii).
La legge è richiamata come disciplina generale che l’amministrazione ha ritenuto applicabile alla borsa di specializzazione; la legittimità di tale estensione analogica è una questione di merito non ancora decisa.
art. 14-bis del Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
l’articolo 14 - bis del “Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”, indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il quale è stato previsto che agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria non medica spetta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso, senza previsioni di soglie reddituali
La disposizione regolamentare è descritta come attributiva della borsa per tutta la durata legale del corso, senza soglie reddituali; il parere non risolve la questione della sua compatibilità con i limiti richiamati dagli atti ministeriali.
Massime di principio
- Ai fini della tutela cautelare, la mancata erogazione temporanea di somme di denaro non integra di per sé periculum in mora quando le somme, se riconosciute spettanti all’esito del procedimento, possono essere integralmente corrisposte e non sia dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile.
- Il pregiudizio economico derivante dall’eventuale recupero di somme già erogate è, in linea di principio, ristorabile; in assenza di ulteriori elementi concreti di irreparabilità, non basta a fondare la sospensione cautelare.
Ricorso sulla sospensione delle borse di studio universitaria e regionale
Il parere interlocutorio della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario proposto da una specializzanda dell’area sanitaria non medica contro la sospensione della borsa universitaria e l’esclusione da una borsa regionale per l’a.a. 2025/2026. La Sezione decide la domanda cautelare e dispone un’istruttoria in vista del successivo esame del merito.
Vicenda e atti impugnati
La ricorrente è iscritta al secondo anno della scuola di specializzazione in Valutazione psicologica e Consulenza presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza ed era assegnataria della relativa borsa. Il 10 marzo 2026 l’Università ne ha sospeso cautelativamente l’erogazione, in attesa di verificare possibili incompatibilità, tra cui la percezione di un’altra borsa, e il rispetto dei limiti reddituali applicati alle borse universitarie. La sospensione si fondava sulla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca del 3 marzo 2026, che richiamava la disciplina generale della legge n. 398/1989.
La ricorrente ha inoltre partecipato al bando regionale DiSCo del 10 ottobre 2025 per la borsa dell’a.a. 2025/2026, risultando utilmente collocata nella graduatoria definitiva. È stata poi esclusa e dichiarata decaduta dal beneficio con la motivazione «Dottorato o Specializzazione con borsa universitaria». Ha impugnato anche il Manifesto generale degli studi dell’Ateneo, compreso l’art. 14-bis, che prevede per gli iscritti alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria non medica una borsa per tutta la durata legale del corso senza soglie reddituali.
Motivi e domande
La ricorrente deduce, quanto all’esclusione DiSCo, la violazione del contraddittorio procedimentale e la lesione del diritto di opzione. Quanto agli atti universitari e ministeriali, contesta l’estensione analogica della legge n. 398/1989 a borse soggette a disciplina speciale, l’irragionevolezza dei limiti reddituali, la lesione dell’affidamento e la disparità di trattamento. Ha chiesto l’annullamento degli atti, il ripristino della borsa universitaria con le mensilità maturate dal marzo 2026 e gli interessi legali, il mancato recupero delle somme già erogate e il ripristino della propria posizione nella graduatoria regionale.
Decisione sulla domanda cautelare
La Sezione respinge la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. La ricorrente non ha allegato né dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. La mancata erogazione riguarda somme di denaro che, se riconosciute spettanti, potranno essere versate integralmente; inoltre, il recupero delle somme già corrisposte dall’Ateneo non è stato avviato. Anche l’eventuale danno economico da recupero è ritenuto, per sua natura, integralmente ristorabile.
Istruttoria e seguito del procedimento
Il parere non decide i motivi di merito. La Sezione richiede al Ministero dell’Università e della Ricerca di trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria che prenda specifica posizione su tutte le censure. La relazione dovrà essere corredata delle eventuali osservazioni dell’Università La Sapienza e di DiSCo Lazio, comunicata previamente alla ricorrente e seguita da un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni; anche queste dovranno essere trasmesse alla Sezione. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissare nel primo trimestre del 2027.
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