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Parere

Parere n. 1904/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalle signore Tarducci Elisa e Carrara Mara, contro l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, il Ministero dell’università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze: a) per l’annullamento dei seguenti atti: (i) il provvedimento dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza di sospensione cautelativa delle rispettive borse di studio ex articolo 8, comma 1 bis, L. n. 401/2000, prot. n. 36610 del 10 marzo 2026, comunicato in pari data; (ii) la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. U.0000772 del 3 marzo 2026, richiamata quale atto presupposto del provvedimento di sospensione, nella parte in cui estende alla borsa di studio in oggetto la disciplina generale di cui alla Legge n. 398/1989 e i relativi limiti reddituali; (iii) il “Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”, indetto dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza con D.R. n. 3204/2025 del 4 novembre 2025; (iv) l’articolo 14 - bis del “Manifesto Generale degli Studi - Regolamento studenti dei corsi di specializzazione”, indetto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con il quale è stato previsto che agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione dell’area sanitaria non medica spetta la borsa di studio per tutta la durata legale del corso, senza previsioni di soglie reddituali; b) per l’accertamento del loro diritto a percepire la borsa di studio di cui all’articolo 8, comma 1-bis, L. n. 401/2000 per tutta la durata legale del corso di specializzazione, senza l’applicazione di alcun limite reddituale; c) per la condanna dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza all’immediato ripristino dell’erogazione della borsa di studio, comprensiva delle mensilità maturate e non corrisposte a far data da marzo 2026, maggiorate di interessi legali e a non procedere al recupero delle somme già erogate a titolo di borsa di studio.

Giustizia amministrativa202600686

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso contro la sospensione cautelativa delle borse di studio di due specializzande e contro gli atti che ne assoggettano l’erogazione ai limiti reddituali previsti per le borse di studio universitarie.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Le ricorrenti, iscritte rispettivamente al quarto anno della scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita e al secondo anno della scuola di specializzazione in Psicologia Clinica presso l’Università La Sapienza, chiedono l’annullamento del provvedimento universitario del 10 marzo 2026 che ha sospeso cautelativamente le rispettive borse, della nota ministeriale del 3 marzo 2026, del Manifesto generale degli studi e del relativo art. 14-bis. Contestano l’estensione analogica alle borse previste dall’art. 8, comma 1-bis, l. n. 401/2000 della disciplina generale della l. n. 398/1989 e dei relativi limiti reddituali, deducendo l’esistenza di una disciplina speciale, l’irragionevolezza di soglie reddituali ritenute anacronistiche, la lesione dell’affidamento e una disparità di trattamento. Domandano inoltre l’accertamento del diritto alla borsa per tutta la durata legale del corso senza limiti reddituali, il ripristino dell’erogazione, il pagamento delle mensilità maturate da marzo 2026 con interessi e l’esclusione del recupero delle somme già corrisposte. Il parere tratta nella fase attuale soltanto la domanda cautelare; la decisione di merito è rinviata dopo l’integrazione istruttoria.

Il parere

La domanda cautelare è respinta per difetto del periculum in mora: le ricorrenti non hanno allegato né dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. La mancata erogazione riguarda somme di denaro che, qualora riconosciute dovute, potranno essere integralmente corrisposte; anche l’eventuale recupero delle somme già erogate, non ancora avviato, determinerebbe un danno economico integralmente ristorabile. Il Consiglio di Stato non decide i motivi di merito. Dispone che il Ministero dell’Università e della Ricerca trasmetta entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria che prenda specifica posizione su tutti i motivi, corredata dalle eventuali osservazioni dell’Università. La relazione deve essere previamente comunicata alle ricorrenti, assegnando loro almeno 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni, da trasmettere alla Sezione. L’affare è rinviato a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.

Osservazioni

Domanda cautelare

La sospensione cautelare è respinta perché non è stato allegato né dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. La perdita temporanea delle somme richieste e l’eventuale recupero di quelle già erogate hanno natura economica e sono integralmente ristorabili.

Istruttoria sul merito

Il Ministero dell’Università e della Ricerca deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria con specifica posizione su ciascun motivo di impugnazione. La relazione, corredata delle eventuali osservazioni dell’Università La Sapienza, deve essere previamente partecipata alle ricorrenti, alle quali va assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni; tali atti dovranno essere trasmessi alla Sezione.

Rinvio della trattazione

La trattazione dell’affare è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027; il parere non definisce i motivi di merito.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 1-bis, l. n. 401/2000

    La signora Elisa Tarducci è iscritta al quarto anno della scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita (scuola di specializzazione di area sanitaria non medica) presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, con assegnazione della relativa borsa.

    La disposizione individua la base normativa della borsa oggetto della controversia. Il parere non ne interpreta il regime sostanziale, riservando l’esame del merito dopo l’istruttoria.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex articolo 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalle signore Tarducci Elisa e Carrara Mara, contro l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, il Ministero dell’università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Il ricorso straordinario è stato proposto con presentazione diretta ai sensi dell’art. 11; il parere non affronta questioni interpretative sulla disposizione.

Massime di principio

  • Ai fini della tutela cautelare, la mancata corresponsione di somme di denaro non integra di per sé periculum in mora quando il pregiudizio sia integralmente riparabile mediante il successivo pagamento delle somme riconosciute dovute.
  • Anche il recupero di somme già erogate, quando non ancora avviato e suscettibile di ristoro economico, non dimostra da solo un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.

Sospensione delle borse di studio per specializzande in area sanitaria non medica

Il parere della Sezione Prima riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da due specializzande dell’Università La Sapienza contro la sospensione cautelativa delle rispettive borse e contro gli atti che ne richiamano l’assoggettamento a limiti reddituali. In questa fase il Consiglio di Stato decide la domanda cautelare e dispone l’integrazione dell’istruttoria necessaria per il successivo esame del merito.

Fatti e atti impugnati

Una ricorrente frequenta il quarto anno della scuola di specializzazione in Psicologia del ciclo di vita, l’altra il secondo anno della scuola di specializzazione in Psicologia Clinica; entrambe sono iscritte a scuole di area sanitaria non medica e titolari della relativa borsa. Con provvedimento del 10 marzo 2026, l’Università ha sospeso l’erogazione in attesa di verificare eventuali cause di incompatibilità, tra cui la percezione di un’altra borsa, e il rispetto dei limiti reddituali applicati alle borse universitarie, in conformità alla nota ministeriale del 3 marzo 2026.

Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di sospensione, la nota ministeriale, il Manifesto generale degli studi e l’art. 14-bis del regolamento degli studenti dei corsi di specializzazione. Hanno chiesto che fosse riconosciuto il diritto a percepire la borsa per tutta la durata legale del corso senza limiti reddituali, con ripristino dei pagamenti, corresponsione delle mensilità maturate da marzo 2026 e interessi, e divieto di recuperare le somme già erogate.

Motivi dedotti e fase del procedimento

Le ricorrenti contestano l’estensione analogica alle borse previste dall’art. 8, comma 1-bis, l. n. 401/2000 della disciplina generale della l. n. 398/1989 e dei relativi limiti reddituali. Sostengono che la borsa di specializzazione sia regolata da una disciplina speciale, e deducono inoltre l’irragionevolezza delle soglie reddituali, la lesione dell’affidamento e la disparità di trattamento.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca non aveva trasmesso la relazione istruttoria richiesta. La Sezione non esamina quindi in questa sede la fondatezza dei motivi di merito.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è respinta per mancanza del periculum in mora. Le ricorrenti non hanno allegato né dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla sospensione degli atti impugnati. La mancata erogazione concerne somme di denaro che, se riconosciute dovute, potranno essere integralmente corrisposte; inoltre, il recupero delle somme già pagate non è stato avviato e comporterebbe comunque un pregiudizio economico ristorabile.

Incombenti istruttori e rinvio

Per consentire la decisione di merito, il Ministero deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria che prenda specifica posizione su tutti i motivi di impugnazione. La relazione, con le eventuali osservazioni dell’Università La Sapienza, deve essere preventivamente comunicata alle ricorrenti, alle quali va riconosciuto un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni. La documentazione risultante dovrà essere trasmessa alla Sezione. La trattazione è rinviata a un’adunanza da fissarsi nel primo trimestre del 2027.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiTutela cautelare

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