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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41395/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 08/03/2024 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l'imputato dal reato di lesioni colpose ma lo aveva ritenuto responsabile del reato di fuga (art. 189, comma 6 c.d.s.), con rideterminazione della pena. La difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 195, comma 4 c.p.p. e travisamento della prova circa l'identificazione dell'imputato, contestando l'utilizzabilità delle informazioni acquisite dagli operanti e l'assenza di ricognizione; 2) violazione delle norme sull'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali (art. 512 c.p.p., art. 526, comma 1-bis c.p.p., artt. 192 commi 3 e 4 c.p.p.), contestando l'impiego delle dichiarazioni di una dichiaratrice irreperibile (TURCO); 3) vizio motivazionale per mancato riconoscimento della causa di non punibilità della continuazione terapeutica/recupero (art. 131-bis c.p.), ritenendo contraddittoria l'assoluzione per lesioni e il contemporaneo diniego della non punibilità; 4) insufficienza della prova circa la condotta causativa dell'incidente e quindi impossibilità di affermare la fuga penalmente rilevante; 5) omissione dell'avviso ex art. 545-bis c.p.p. sulla possibilità di pene sostitutive dopo la condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che censuravano l'utilizzabilità delle informazioni acquisite dagli operanti e la presunta testimonianza indiretta vietata dall'art. 195, comma 4 c.p.p., osservando che il teste di p.g. ha riferito atti investigativi (dato operativo idoneo a proseguire le indagini) e non testimonianze indirette vietate; ha confermato la regolarità dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., delle dichiarazioni della TURCO perchè acquisite nell'immediatezza e corroborate da altri elementi, e ha ritenuto inammissibile la censura relativa all'accertamento dell'irreperibilità ove non dedotta in appello. Ha giudicato manifestamente infondati i motivi relativi all'art. 131-bis e alla mancanza di nesso causale: il reato di fuga è autonomo e si perfeziona con l'allontanamento dopo l'incidente, indipendentemente dall'accertamento penale della dinamica dell'incidente; la determinazione della pena e il diniego di non punibilità sono stati motivati secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. Quanto all'omesso avviso ex art. 545-bis c.p.p., la Corte ha ricordato la disciplina transitoria e che l'avviso va dato quando sussistono i presupposti; però non rileva perché non risulta che la difesa avesse chiesto la sostituzione della pena e il giudice non può procedere d'ufficio alla sostituzione in assenza della richiesta, salvo i casi tassativamente previsti. Conclusione: rigetto del ricorso; conferma della decisione di merito che ha condannato per il reato di fuga e assolto per le lesioni colpose.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma relativa alle lesioni personali stradali; nella vicenda il giudice di merito ha valutato la mancanza di prova circa la riconducibilità del danno al TARANTO, determinando l'assoluzione per il reato di lesioni colpose con riferimento a questa fattispecie

  • art. 189, comma 6, codice della strada

    Disciplina del reato di fuga e omissione di soccorso: la Corte ha ritenuto integrato il reato di fuga in relazione all'allontanamento consapevole dell'imputato dall'incidente, indipendentemente dall'esito del giudizio sulla dinamica

  • art. 186 codice della strada

    Norma sul reato di guida in stato di ebbrezza; in primo grado l'imputato era stato assolto per insufficienza della prova relativa al tasso alcolemico, dato il ritardo del prelievo ematico

  • art. 195, comma 4, c.p.p.

    Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di p.g.; la Corte ha interpretato che il divieto non operi quando il teste di p.g. riferisca atti investigativi o dati operativi acquisiti nella immediatezza e non testimonianze indirette vietate

  • art. 512 c.p.p.

    Meccanismo di recupero delle dichiarazioni predibattimentali dell'irreperibile: la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni della TURCO ai sensi di tale norma, in presenza di riscontri e dell'accertata irreperibilità

  • art. 526, comma 1-bis, c.p.p.

    Norma che disciplina l'acquisizione di dichiarazioni predibattimentali quando l'autore della dichiarazione si sia sottratto all'esame; la Corte ha ritenuto la censura sulla sua applicazione manifestamente infondata e, per parte della doglianza, inammissibile per non essere stata dedotta in appello

  • art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

    Norme sulla verbalizzazione e utilizzazione di dichiarazioni: richiamate nelle censure difensive ma la Corte ha ritenuto regolare l'acquisizione e l'utilizzo nel caso concreto

  • art. 131-bis c.p.

    Speciale causa di non punibilità per l'autore di reato tossicodipendente curato; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul mancato riconoscimento, perchè la motivazione dei giudici ha correttamente valutato i parametri e la riprovevolezza della fuga

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, conseguenze); la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la quantificazione della pena in base a tali criteri

  • art. 545-bis c.p.p.

    Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti

    La Corte ha ricordato l'obbligo di avviso al condannato quando ricorrano le condizioni per le pene sostitutive, ma ha precisato che la sostituzione non opera d'ufficio se non richiesta: nel caso non risultando istanza della difesa, non si ravvisa omissione rilevante

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 (mediante d.lgs. 150/2022)

    Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

    Disciplina il potere discrezionale del giudice di applicare pene sostitutive; la Corte ha ricordato i limiti e la necessità della richiesta motivata da parte delle parti perchè l'applicazione sia valutata

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Prevede le pene sostitutive della pena detentiva riformulate dalla disciplina del d.lgs. 150/2022; la Corte ha richiamato la rilevanza transitoria applicabile ai procedimenti pendenti se più favorevoli

  • art. 597, comma quinto, c.p.p.

    Limiti del potere del giudice di appello in tema di applicazione di pene sostitutive: la Corte ha ricordato che il potere di applicare d'ufficio sanzioni sostitutive è circoscritto ai casi tassativamente previsti da tale disposizione

Massime di principio

  • La testimonianza resa da ufficiali o agenti di p.g. non è automaticamente vietata quando essi riferiscono dati investigativi o informazioni operative acquisite nell'immediatezza dei fatti; il divieto di testimonianza indiretta tutela l'uso di propalazioni, non la verbalizzazione di atti d'indagine urgenti
  • Le dichiarazioni predibattimentali di soggetti poi irreperibili possono essere valorizzate ai sensi dell'art. 512 c.p.p. se sussistono ragioni di irreperibilità oggettiva, riscontri probatori e se la difesa non ha opposto specifica opposizione alla lettura del verbale in dibattimento
  • Questioni processuali o di fatto non dedotte in appello in genere non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione; la mancata deduzione in appello può rendere la censura inammissibile
  • Il reato di fuga (art. 189 c.d.s.) è autonomo rispetto all'accertamento della dinamica dell'incidente: si perfeziona con l'allontanamento dal luogo dell'incidente quando risultano elementari gli elementi che consentono di ritenere che il conducente abbia partecipato al sinistro
  • La domanda per l'applicazione di pene sostitutive non è automaticamente soddisfatta; il giudice non può applicare d'ufficio le pene sostitutive in assenza di una richiesta motivata dalle parti salvo i limiti espressi dalla legge
  • Se la difesa non si oppone formalmente alla acquisizione o alla lettura di verbali predibattimentali, tale consenso può essere desunto implicitamente e le dichiarazioni possono essere utilizzate nel giudizio

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