Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41396/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva riformato la sentenza di primo grado riqualificando in furto in abitazione ex art. 624-bis cod. pen. e condannando l'imputato anche per porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso (art. 707). Il ricorrente deduceva: 1) mancata applicazione dell'attenuante di particolare tenuità (art. 62, n. 4 cod. pen.) per il basso valore dei beni sottratti; 2) mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche) tenuto conto della lieve entità del fatto e delle ammissioni; 3) pena eccessiva e illegittimità costituzionale dell'art. 624-bis per assenza di una riduzione per particolare tenuità; 4) illegittimità della condanna ex art. 707 in ragione della giustificazione addotta e delle caratteristiche degli strumenti trovati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato i motivi. In sintesi: 1) l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 è stata esclusa correttamente: la sottrazione comprendeva portafogli con banconota da 50 euro, telefono, carte e documenti con i conseguenti danni burocratici e di rischio di utilizzo improprio, quindi non valore economico 'pressoché irrisorio'; 2) l'esclusione delle attenuanti generiche (art. 62-bis) è giustificata da motivazione non manifestamente illogica: pessima biografia criminale, commissione del fatto in costanza di misura cautelare e dichiarazioni dell'imputato ritenute inverosimili; 3) la quantificazione della pena (5 anni 7 mesi e 10 giorni, multa 1.400 euro) è rientrata nella discrezionalità del giudice di merito e lo scostamento dal minimo è giustificato da elementi oggettivi e soggettivi (ingresso notturno dalla finestra, recidiva, pericolosità); la questione di incostituzionalità è generica e priva di rilevanza specifica; 4) la condanna per porto di strumenti atti allo scasso (art. 707) è confermata: gli strumenti (scalpello, cacciaviti, chiave inglese) sono idonei all'effrazione e la giustificazione tardiva e non verificabile è stata ritenuta inverosimile. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000; non sono liquidate spese a favore della parte civile che non è intervenuta in udienza.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma del furto in abitazione; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che considera il domicilio come bene giuridico complesso, la cui violazione non è suscettibile di graduazione 'lieve' e quindi la norma non è agevolmente soggetta a una diminutio per particolare tenuità senza un esame specifico delle circostanze.

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    Attenuante per valore economico esiguo: richiede che il pregiudizio sia pressoché irrisorio sia rispetto al valore intrinseco dei beni sottratti sia rispetto agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla vittima; la mera modesta capacità economica della vittima non esclude l'insussistenza dell'attenuante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Attenuanti generiche: il giudice di merito dispone di ampia discrezionalità e non è obbligato a considerare compiutamente ogni singola circostanza favorevole dedotta dalla difesa; anche un solo elemento ostativo rilevante (es. recidiva, commissione durante misura cautelare) può giustificare il diniego.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte sottolinea che la scelta del trattamento sanzionatorio rientra nella valutazione di merito e che l'obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo se lo scostamento dal minimo edittale è significativo; nel caso la motivazione complessiva giustifica il modesto scostamento.

  • art. 707 cod. pen.

    Riguarda il porto ingiustificato di strumenti atti allo scasso: rilievo alle caratteristiche degli oggetti e al luogo del rinvenimento; la giustificazione deve riguardare l'attuale destinazione degli strumenti al momento del controllo, spiegazione tardiva e non verificabile è inefficace.

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    Richiamati nella prospettata questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione generica e non fondata, osservando che la Corte costituzionale ha già trattato la materia evidenziando la specificità del bene giuridico tutelato.

Massime di principio

  • Per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. non conta solo il valore monetario 'in sé' del bene sottratto ma anche i danni consequenziali (es. furto di documenti o carte che comportano oneri e rischi ulteriori): anche un valore economico modesto può non essere considerato 'pressoché irrisorio'.
  • L'art. 62-bis attribuisce ampia discrezionalità al giudice: il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato anche su un solo elemento rilevante come la recidiva o la commissione del fatto in costanza di misura cautelare; la Corte di legittimità non riesamina pienamente questi aspetti se la motivazione di merito non è manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena rientra nella sfera discrezionale del giudice di merito; per ottenere la revisione della quantificazione in Cassazione bisogna dimostrare vizio logico o insufficienza motivazionale significativa, specialmente quando lo scostamento dal minimo è modesto e adeguatamente motivato.
  • Nel reato di porto di strumenti atti allo scasso (art. 707) rilevano le caratteristiche intrinseche degli strumenti e il luogo del rinvenimento; la giustificazione deve riferirsi all'uso attuale degli strumenti al momento del controllo: spiegazioni tardive, non verificabili o generiche difficilmente escludono la responsabilità.
  • Le questioni di legittimità costituzionale richiedono argomentazioni specifiche e il confronto con la giurisprudenza costituzionale; riferimenti generici ad altri reati o a principi costituzionali senza analisi puntuale sono destinati a essere ritenuti inammissibili o irrilevanti.
  • In sede di cassazione con trattazione orale la parte civile che non interviene in udienza può vedersi negata la liquidazione delle spese processuali a carico dell'imputato se si è limitata a depositare memoria in cancelleria senza partecipare alla discussione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.