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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41388/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per vari reati in materia di stupefacenti contestati dalla Corte d'appello di Firenze, principalmente censurando: 1) la valutazione e l'identificazione desunta dalle intercettazioni ("droga parlata" e linguaggio criptico); 2) l'applicazione dell'aggravante della transnazionalità e la presunta carenza di prova di un "gruppo criminale organizzato"; 3) la mancata derubricazione ad ipotesi meno grave ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; 4) errori nella determinazione della pena e diniego delle circostanze generiche; 5) utilizzabilità di contatti intercettati con avvocati. Le difese hanno chiesto annullamento o riforma delle sentenze di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da STAFA Fatjan, HARIZI Adriatik, TAFA Eduard, BEU Bledar, REKA Hamza, TUDA Shkelqim e DOMI Enkelejd, confermando di fatto le rispettive condanne. Ha, invece, accolto il ricorso di GJUZI Gentian: la sentenza è stata annullata nei suoi confronti per vizio motivazionale in ordine alla sua identificazione e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74, d.P.R. n. 309/1990

    La Corte di merito ha escluso la configurazione dell'associazione prevista dall'art. 74 nel primo grado, mostrando che l'eventuale aggravamento per transnazionalità può prescindere dalla configurazione di una associazione a delinquere formale.

  • art. 73, d.P.R. n. 309/1990

    La possibile derubricazione alla fattispecie meno grave (comma 5) richiede una valutazione complessiva e non soltanto un dato quantitativo; la derubricazione non è automatica e deve emergere da una adeguata analisi fattuale.

  • art. 61-bis c.p. / art. 4 legge n. 146/2006 (aggravante transnazionalità)

    L'aggravante presuppone che il reato sia determinato o agevolato dall'apporto di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati e può ricorrere alternativamente quando il reato sia commesso in più Stati, o abbia preparazione/pianificazione/controllo in altro Stato, o implichi un gruppo attivo in più Stati, o produca effetti sostanziali all'estero. Non coincide necessariamente con l'associazione a delinquere.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Non è ammesso, in sede di cassazione, un motivo che inviti alla riconsiderazione degli elementi di prova nel merito richiamando l'art. 192: i limiti dell'impugnazione in Cassazione impediscono la rivalutazione dei fatti salvo vizi del percorso motivazionale.

  • art. 103, comma 5, cod. proc. pen.

    Il divieto di utilizzazione delle intercettazioni relative al difensore riguarda solo le conversazioni inerenti all'esercizio delle funzioni professionali; l'accertamento del carattere professionale o meno è rimesso al giudice di merito e non impedisce automaticamente l'utilizzo di ogni contatto o fatto storico.

  • novella normativa art. 73 (D.L. 15/9/23 n. 123 conv. Legge 13/11/23 n. 159)

    «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo [73, n.d.r.] che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità»

    La Corte osserva che la novella ha mutato il quadro sanzionatorio ma non incide sui principi giurisprudenziali stabiliti in precedenza circa i presupposti della fattispecie meno offensiva; resta necessario un giudizio complessivo sulla condotta per operare la derubricazione.

Massime di principio

  • La valutazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo vizi logico-motivazionali macroscopici, non semplici alternative ermeneutiche.
  • I motivi generici e non confrontati puntualmente con la motivazione di merito sono inammissibili in Cassazione; è richiesta specificità nel censurare il ragionamento motivazionale.
  • L'aggravante della transnazionalità si applica anche in assenza di associazione ai sensi dell'art. 74 se è dimostrabile la partecipazione a un gruppo criminale organizzato transnazionale o la pianificazione/controllo/percorsi che coinvolgono più Stati.
  • La derubricazione alla fattispecie meno grave ex art. 73 comma 5 richiede una valutazione globale del fatto (modalità, qualità e quantità della sostanza, organizzazione dell'attività) e non si basa solo su dati statistici o quantitativi.
  • Per l'identificazione postuma di un soggetto tramite intercettazioni è necessario fornire elementi convergenti che escludano omonimie: la sola corrispondenza di nome o riferimenti indiziari isolati può non essere sufficiente.
  • Le intercettazioni che coinvolgono avvocati non sono automaticamente inutilizzabili: il divieto riguarda conversazioni inerenti all'attività difensiva; il giudice deve valutare caso per caso la natura della comunicazione.

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