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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'assoluzione pronunziata in favore di GROSSI per il reato di cui all'art. 590 c.p. (lesioni colpose): si contestava che l'appaltatore avesse omesso misure di sicurezza idonee e la segnalazione di una buca di circa 20 cm sul manto stradale, nella quale la ricorrente era inciampata e caduta. L'appello della parte civile deduceva che la consegna del cantiere al Comune (30/6/2014) non avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta colposa dell'appaltatore (lascio della strada piena di insidie, buche non coperte o malamente protette) e l'evento, essendo stata accertata imperizia e negligenza dell'appaltatore (anche la Polizia Municipale intervenuta sigillò le buche il giorno dell'incidente). Il giudice d'appello aveva invece ritenuto che, essendo avvenuta la riconsegna dell'area al Comune senza proroghe, la vigilanza non fosse più esigibile dall'impresa e che quindi il nesso di causa fosse interrotto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha annullato la sentenza impugnata agli effetti civili e ha disposto il rinvio al giudice competente per valore in grado d'appello, rilevando che il giudice d'appello non ha adeguatamente valutato la questione della "successione dei garanti" e non ha motivato perché la semplice consegna dell'opera in condizioni di pericolo avrebbe estinto la responsabilità dell'appaltatore. La Corte ha affermato che la consegna non esonera automaticamente l'appaltatore e ha rimandato al giudice di merito l'accertamento del nesso di causalità alla luce dei principi indicati. Decisione del 24/09/2024. Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma applicata quale titolo di reato (lesioni colpose). La Corte esamina la responsabilità penale in relazione agli obblighi di garanzia derivanti dalla gestione dei lavori su strada pubblica.

  • Cass. sez. 4, n. 11453 del 20/12/2012 (Zambito)

    sez. 4, n. 11453 del 20/12/2012, Zambito, Rv. 255423-01

    Principio che chi gestisce i rischi derivanti da un cantiere stradale (direttore del cantiere, amministratore dell'impresa esecutrice, responsabili tecnici) è portatore di obbligo di garanzia e può rispondere penalmente per danni agli utenti se omette le cautele necessarie.

  • Cass. sez. 4, n. 16754 del 21/2/2023 (Catalfamo)

    sez. 4, n. 16754 del 21/2/2023, Catalfamo, Rv. 284564-01

    Conferma che l'ente proprietario e i funzionari incaricati possono essere ritenuti responsabili per omessa segnalazione/illuminazione; sottolinea l'esistenza di posizioni di garanzia multiple nella gestione della rete viaria.

  • Cass. sez. 4, n. 17010 del 29/3/2016 (Corrao) e altre pronunce citate

    n. 17010 del 29/3/2016, Corrao; n. 1350 del 20/11/2019; n. 6405 del 22/1/2019; n. 1175 del 2/10/2018

    Giurisprudenza che chiarisce il concetto di successione dei garanti: quando più soggetti hanno doveri di garanzia in tempi diversi, va valutato il nesso causale rispetto alla condotta e al ruolo di ciascuno, accertando se e come la situazione di pericolo si sia modificata per effetto del tempo o del comportamento dei successivi garanti.

Massime di principio

  • La consegna del cantiere o la cessazione formale dell'attività dell'appaltatore non esonera automaticamente da responsabilità: va valutato se le condizioni di pericolo fossero state create dall'appaltatore e se tali condizioni siano rimaste determinanti per l'evento.
  • In presenza di più soggetti titolari di obblighi di garanzia (appaltatore, direttore dei lavori, ente proprietario), il nesso di causalità va accertato separatamente rispetto alla condotta e al ruolo di ciascun garante.
  • Spetta al giudice di merito motivare in modo specifico sulla successione dei garanti e sulla persistenza o modifica del rischio nel tempo; la mancanza di tale analisi costituisce vizio di motivazione.
  • Se la condotta del garante subentrante è autonoma e imprevedibile rispetto alla omissione del precedente garante, può interrompere il nesso causale; diversamente, la precedente negligenza può rimanere rilevante.
  • La parte che sostiene l'interruzione del nesso causale deve dimostrare che la condotta successiva abbia effettivamente eliminato il pericolo o che l'evento sia dipeso da fattori diversi e non riconducibili alla precedente omissione.

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