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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41400/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Esposito ha chiesto l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. per la privazione della libertà subita (custodia cautelare in carcere dal 4/6/2015 al 18/6/2015 e arresti domiciliari dal 18/6/2015 al 12/2/2016) in relazione a contestazioni di emissione di fatture per operazioni inesistenti e fittizia intestazione di quote societarie, in parte con l'aggravante di aver agevolato un'associazione di tipo mafioso riconducibile a Carminati. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che Esposito avesse tenuto una condotta gravemente colposa (in particolare l'emissione, quale legale rappresentante della COSMA, di fatture per operazioni inesistenti) idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria. In cassazione Esposito deduceva violazione e errata applicazione di artt. 314 e 315 c.p.p. anche alla luce dell'art. 5 CEDU e censurava la motivazione come mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, sostenendo che aveva collaborato per chiarire la propria posizione e che l'art. 5 CEDU prescinde dal comportamento del detenuto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente applicato i principi consolidati in materia di riparazione per ingiusta detenzione: il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al processo penale e va svolto ex ante; può precludere l'indennizzo quando il richiedente abbia con condotta dolosa o gravemente colposa concorso a determinare o a mantenere l'apparenza della sussistenza dei presupposti della misura cautelare. La Corte ha inoltre precisato che tale valutazione si fonda su fatti «accertati o non negati» nel giudizio di merito e sulla idoneità oggettiva della condotta a ingannare la struttura giudiziaria. Nel caso di specie la motivazione ha individuato elementi concreti (anche richiamando le decisioni di merito e la descrizione delle fatture e dell'attività della COSMA) che giustificano la ritenuta colpa grave e la sinergia delle condotte nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; pertanto il diniego dell'indennizzo è legittimo.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama che il diritto all'indennizzo è escluso se l'imputato ha concorso con dolo o colpa grave a dare causa alla detenzione, valutando la condotta ex ante rispetto al provvedimento cautelare.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Norme procedurali correlate alla domanda di riparazione; la Corte ne utilizza i parametri in combinato con l'art. 314 per definire il giudizio autonomo di riparazione.

  • art. 5 CEDU (right to compensation)

    Richiamato dalla difesa per sostenere che il diritto all'indennizzo prescinde dal comportamento dell'interessato; la Corte però sottolinea che, nell'interpretazione interna, la valutazione dell'eventuale condotta ostativa resta rilevante e deve essere svolta ex ante e su fatti accertati o non negati.

  • art. 81 c.p. (comma finale) e art. 110 c.p.; d.lgs. n. 74/2000 art. 8; L. n. 203/1991 art. 7; L. n. 35/1992 art. 12-quinquies

    Sono le norme penali e speciali relative ai reati a lui contestati (frode fiscale, intestazione fittizia, concorso con aggravante di aver agevolato associazione mafiosa). Nella decisione di riparazione queste norme fungono da contesto fattuale: non decidono direttamente sull'indennizzo, che si fonda sulla valutazione della condotta colposa o dolosa del richiedente.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 51779/2013, Sez. U. n. 32383/2010)

    Principi di riferimento: il giudizio di riparazione è autonomo; la valutazione della colpa grave va fatta ex ante; la rilevanza della condotta si misura sulla sua idoneità oggettiva a ingannare la struttura giudiziaria; la condotta ostativa deve essere fondata su fatti accertati o non negati nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale e va condotto con valutazione ex ante rispetto al provvedimento cautelare.
  • Il diritto all'indennizzo ex art. 314 c.p.p. può essere escluso se il richiedente ha concorso con dolo o colpa grave a creare o mantenere l'apparenza della sussistenza dei presupposti della misura cautelare.
  • La valutazione della condotta ostativa si basa sulla idoneità oggettiva della condotta a trarre in errore la struttura giudiziaria (non sulla singola influenzabilità di un giudice) e deve poggiare su fatti accertati o non negati nel giudizio di merito.
  • Il richiamo all'art. 5 CEDU non impedisce al giudice interno di valutare la condotta del richiedente: la Corte richiede comunque un'analisi concreta e motivata della condotta e della sua efficacia causale rispetto alla misura.
  • Nei casi di assoluzione, il diniego dell'indennizzo non è automatico: il giudice deve verificare se la condotta del richiedente abbia effettivamente contribuito, con dolo o colpa grave, a determinare la custodia cautelare.

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