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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41398/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di revisione della condanna (per il reato previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 74/2000, pena: 2 anni di reclusione) fondata su un documento estratto dal sistema informatico del D.A.P. che dimostrerebbe che l'assunzione della carica di legale rappresentante della cooperativa 'The Ghost' sarebbe avvenuta l'11/05/2007, cioè nel periodo in cui l'imputato risultava libero (dimesso il 17/01/2007) e non già detenuto prima della nomina come ritenuto in precedenti decisioni. Rigano ha dedotto che tale dato nuovo inciderebbe sull'elemento psicologico del reato e sulla possibilità effettiva di esercitare le funzioni di amministratore, rendendo inidonea la ricostruzione che lo ritiene autore dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il documento prodotto non è idoneo, neppure sommariamente, a ribaltare il giudizio di colpevolezza, perché la circostanza che l'imputato fosse libero al momento della nomina e rientrato in carcere dopo circa due mesi era già stata discussa e valutata nei gradi di merito e dalla Cassazione stessa. La Corte ha ritenuto che la prova allegata non sottragga rilevanza alle argomentazioni che giustificarono la condanna (tra cui la possibilità di esercitare le funzioni tramite terzi e il fatto che le dimissioni avvennero solo nel febbraio 2008). Ha inoltre escluso vizi nella fase rescindente, precisando che il giudice può compiere una verifica sommaria sulla persuasività della prova nuova. È stata dichiarata inammissibile anche la memoria personale depositata dal condannato per violazione dell'art. 613 c.p.p. (atti in Cassazione devono essere redatti da difensori abilitati), e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 74/2000, art. 10

    Norma sostanziale in base alla quale è stata contestata l'occultazione o distruzione delle scritture contabili; la condanna del ricorrente è fondata su questa fattispecie

  • codice di procedura penale, art. 630

    Definisce le prove rilevanti per la revisione (prove sopravvenute, scoperte dopo la sentenza o non acquisite nel precedente giudizio) e richiede che siano idonee a ribaltare il giudizio di colpevolezza

  • codice di procedura penale, art. 634

    Disciplina la fase rescindente sull'ammissibilità della revisione; consente al giudice una verifica sommaria 'ictu oculi' della capacità demolitoria del 'novum' senza entrare nel merito pieno del giudizio

  • codice di procedura penale, art. 613

    comma 1 (riformato dalla legge 23/06/2017, n.103)

    Stabilisce la forma delle memorie in Cassazione: gli atti devono essere redatti da difensori iscritti nell'albo speciale; memorie sottoscritte personalmente sono inammissibili

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'onere, a carico del soccombente, di versare somme alla Cassa delle Ammende; applicato per la condanna al versamento di euro 3.000,00

  • codice di procedura penale, artt. 529-531

    Riferimento alle norme sui possibili esiti di una revisione (scioglimento della condanna, assoluzione ecc.); il controllo preliminare valuta se il novum, unitamente alle altre prove, potrebbe portare a tali risultati

Massime di principio

  • Per ottenere l'ammissione di una revisione il documento o la prova devono essere effettivamente 'nuovi' e non semplicemente elementi già disponibili o prospettati nei gradi di merito; se la circostanza è già stata esaminata dai giudici precedenti la novità è dubbia e l'istanza rischia di essere respinta
  • Nella fase rescindente il giudice può e deve compiere una verifica sommaria, ma non approfondita, della capacità del 'novum' di ribaltare il giudizio: la valutazione riguarda l'idoneità astratta e 'ictu oculi' della prova a determinare un diverso esito
  • Se la prova nuova riguarda aspetti che incidono sull'elemento psicologico del reato (es. volontà o impossibilità di agire), è necessario produrre anche elementi che colleghino temporalmente o fattualmente tale impossibilità alla concreta mancata partecipazione agli atti contestati (es. assenza di deleghe, assenza di contatti, dichiarazioni di terzi), altrimenti il dato rimane non decisivo
  • Non è consentito trasformare la fase di ammissibilità in un giudizio di merito: tuttavia la Corte può dichiarare inammissibile l'istanza quando risulti evidente che il 'novum' non scalfisce l'impianto probatorio esistente
  • In sede di Cassazione le memorie e gli atti devono rispettare le formalità (difensore iscritto all'albo speciale): atti sottoscritti personalmente dalla parte sono inammissibili e non saranno valutati
  • In caso di inammissibilità per colpa del ricorrente il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie, come il versamento alla Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali

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