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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27069/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dispersione di beni mobili appartenenti a una società poi fallita, sottoposti a pignoramento e custoditi nei locali di proprietà della società ricorrente. Dopo lo sfratto della debitrice, la proprietaria dell’immobile lo aveva concesso in locazione a un’altra società, consegnandole i beni ivi presenti senza adottare cautele per conservarli. Il Tribunale di Modena, accogliendo la domanda del Fallimento, aveva condannato in solido la società proprietaria dell’immobile, i soci illimitatamente responsabili e la nuova conduttrice a pagare € 234.605,51, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 390/2024 depositata il 22 febbraio 2024, ha respinto l’appello principale e quello incidentale, confermando la responsabilità e la quantificazione del danno. I ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, in relazione alla prova della responsabilità e alla quantificazione del danno; 2) violazione degli artt. 2700 e 2697 c.c. e 518 c.p.c., sostenendo che gli inventari di pignoramento e fallimentare non avessero fede privilegiata quanto alle valutazioni e stime dei beni e che la differenza tra le risultanze non provasse il danno; 3) violazione degli artt. 518 e 115 c.p.c., contestando la determinazione del danno in base al valore di mercato, senza considerare il vincolo pignoratizio e i risultati delle vendite fallimentari, dedotti come fatto notorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, condividendo la proposta di definizione accelerata. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione della Corte d’Appello, letta nel suo complesso, rendeva comprensibile l’iter logico e rispettava il minimo costituzionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la fede privilegiata degli inventari era stata riferita al fatto oggettivo che determinati beni erano stati pignorati e che una parte non era stata poi rinvenuta, non alle stime o valutazioni del pubblico ufficiale; tale mancata restituzione fondava la responsabilità contrattuale ex recepto. Le ulteriori contestazioni sulle stime investivano accertamenti di merito o avrebbero dovuto essere prospettate, secondo la Corte, come vizio revocatorio, non come violazione di legge. Anche il terzo motivo è stato respinto: la Corte territoriale aveva accertato, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che i beni non erano deperibili né soggetti a obsolescenza e che non vi era ragione di presumere una diminuzione del loro valore; aveva inoltre escluso la rilevanza dei ribassi nelle vendite fallimentari e il diritto del Fallimento al maggior valore eventualmente ricavato da una vendita illecita di terzi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di cassazione, liquidate in € 7.000 per compensi, € 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori; è stata inoltre applicata una condanna di € 7.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. e di € 2.500 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi, senza che possa in alcun modo rilevare la sufficienza o meno delle argomentazioni

    La motivazione è apparente quando non consente di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico seguito; non basta che le argomentazioni siano ritenute insufficienti. Nel caso concreto la motivazione d’appello superava tale soglia.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito, risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi, senza che possa in alcun modo rilevare la sufficienza o meno delle argomentazioni

    La garanzia costituzionale della motivazione è rispettata quando la decisione rende identificabili la ratio decidendi e il percorso logico, secondo il minimo costituzionale; il controllo non riguarda la mera sufficienza delle argomentazioni.

  • art. 2700 c.c.

    La Corte d’appello ha inteso attribuire efficacia di fede privilegiata non già al valore attribuito ai beni nel processo verbale di pignoramento ex art. 518 c.p.c. e nell’inventario fallimentare, bensì al fatto oggettivo che quei determinati beni fossero stati pignorati e che successivamente parte di essi non fossero stati rinvenuti, come titolo della responsabilità contrattuale ex recepto per mancata riconsegna dei beni mancanti ex art. 1777 c.c.

    La fede privilegiata degli atti considerati è riferita, nella decisione, al fatto oggettivo dell’avvenuto pignoramento e del successivo mancato rinvenimento dei beni, non alle valutazioni o alle stime del verbalizzante.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte d’appello ha inteso attribuire efficacia di fede privilegiata non già al valore attribuito ai beni nel processo verbale di pignoramento ex art. 518 c.p.c. e nell’inventario fallimentare, bensì al fatto oggettivo che quei determinati beni fossero stati pignorati e che successivamente parte di essi non fossero stati rinvenuti, come titolo della responsabilità contrattuale ex recepto per mancata riconsegna dei beni mancanti ex art. 1777 c.c.

    La prova rilevante per la pretesa restitutoria e risarcitoria concerneva il fatto del pignoramento e la successiva mancata restituzione dei beni; la censura non poteva fondarsi sull’erronea attribuzione alla sentenza di una fede privilegiata sulle stime, che non costituiva la ratio decidendi.

  • art. 518 c.p.c.

    La Corte d’appello ha inteso attribuire efficacia di fede privilegiata non già al valore attribuito ai beni nel processo verbale di pignoramento ex art. 518 c.p.c. e nell’inventario fallimentare, bensì al fatto oggettivo che quei determinati beni fossero stati pignorati e che successivamente parte di essi non fossero stati rinvenuti, come titolo della responsabilità contrattuale ex recepto per mancata riconsegna dei beni mancanti ex art. 1777 c.c.

    Il verbale di pignoramento rileva, ai fini della fede privilegiata riconosciuta nella decisione, per l’attestazione del fatto oggettivo che i beni furono pignorati, non per il valore loro attribuito.

  • art. 1777 c.c.

    La Corte d’appello ha inteso attribuire efficacia di fede privilegiata non già al valore attribuito ai beni nel processo verbale di pignoramento ex art. 518 c.p.c. e nell’inventario fallimentare, bensì al fatto oggettivo che quei determinati beni fossero stati pignorati e che successivamente parte di essi non fossero stati rinvenuti, come titolo della responsabilità contrattuale ex recepto per mancata riconsegna dei beni mancanti ex art. 1777 c.c.

    La mancata riconsegna dei beni affidati in custodia può fondare la responsabilità contrattuale ex recepto e la pretesa al controvalore dei beni mancanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Quanto detto ridonda anche sul terzo motivo (violazione degli artt. 518, co. 1, e 115 co. 2, c.p.c. - la quantificazione del danno parametrata al supposto valore di mercato dei beni asseritamente non rinvenuti - la pretesa irrilevanza, ai fini della determinazione dell’ipotetico quantum debeatur, del regime pignoratizio cui erano sottoposti i suddetti al “momento in cui il debitore ne deve la restituzione” e dei concreti esiti delle vendite in ambito fallimentare quali “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza” (c.d. fatto notorio) - l’ammontare ingiustificatamente riconosciuto al fallimento), poiché, muovendo dalle premesse di cui si è detto sopra, la corte territoriale, per un verso, e con accertamento insindacabile in sede di legittimità, ha riscontrato come non vi fosse alcuna “ragione per ritenere che i beni mancanti, nell’anno trascorso tra il pignoramento e il fallimento, avessero subito una diminuzione di valore”, trattandosi di “beni non deperibili né soggetti ad obsolescenza tecnologica”, fermo restando che la “restituzione per equivalente” non può non essere influenzata dalle variazioni dei prezzi ed alle oscillazioni monetarie medio tempore sopravvenute, per effetto delle quali sia mutato il valore della cosa depositata (Cass. 656/1966); e, per altro verso, ha escluso la rilevanza di eventuali ribassi nella vendita in sede fallimentare, così come, al contrario, ha rigettato la pretesa del fallimento di conseguire il maggior valore ricavato dalla “illecita vendita dei beni pignorati” da parte di un terzo

    La determinazione del danno e la valutazione della rilevanza di eventuali ribassi o maggiori ricavi nelle vendite fallimentari sono accertamenti di merito; nel caso concreto la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione sull’assenza di diminuzione di valore dei beni non deperibili e non obsolescenti.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

    In presenza dei presupposti applicativi, la Corte può condannare il ricorrente soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; nel caso concreto l’importo è stato fissato in € 7.000.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione.

    La Corte ha applicato anche la condanna prevista dal comma 4, quantificandola in € 2.500 a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte stima equo fissare in € 7.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (pari ai compensi liquidati in dispositivo), ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

    La decisione richiama l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c. quale previsione che consente le condanne ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. nel procedimento di definizione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente soltanto quando non rende identificabili le ragioni della decisione e il percorso logico seguito; il vizio non ricorre per la sola insufficienza delle argomentazioni, se la ratio decidendi è comprensibile dalla lettura complessiva della sentenza.
  • Quando si invoca l’efficacia privilegiata di un verbale di pignoramento e dell’inventario, occorre distinguere l’attestazione dei fatti oggettivi compiuti o constatati dal pubblico ufficiale dalle valutazioni e stime da lui formulate: la fede privilegiata può rilevare per l’avvenuto pignoramento e il successivo mancato rinvenimento dei beni, non automaticamente per il loro valore.
  • La mancata restituzione di beni affidati in custodia può fondare la responsabilità contrattuale ex recepto e la richiesta del loro controvalore da parte di chi abbia titolo alla restituzione.
  • La contestazione in cassazione della stima dei beni e della quantificazione del danno non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; restano insindacabili, se non censurati nei modi consentiti, gli accertamenti di merito sulle condizioni dei beni, sulla loro eventuale perdita di valore e sulla rilevanza dei risultati delle vendite successive.
  • La restituzione per equivalente può essere influenzata dalle variazioni dei prezzi e dalle oscillazioni monetarie sopravvenute che abbiano modificato il valore della cosa; la rilevanza concreta di tali variazioni dipende dall’accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioniSpese di lite
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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