Cassazione Civile, Ordinanza n. 01156/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione su un quotidiano di un articolo, attribuito a un giornalista e diffuso dall'editore, nel quale una persona veniva erroneamente indicata come pregiudicata per reati relativi alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. I giudici di merito hanno ritenuto la notizia diffamatoria e hanno condannato editore e autore al risarcimento dei danni, escludendo l'esimente del diritto di cronaca e della c.d. verità putativa. In cassazione i ricorrenti principali hanno dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 51 e 595 c.p. e dell'art. 10 CEDU, sostenendo che la fedele riproduzione di una relazione della Commissione d'accesso presso l'ASP costituirebbe fonte autorevole idonea a fondare la verità putativa e quindi il legittimo esercizio del diritto di cronaca; con il secondo motivo hanno denunciato asserita illogicità e contraddittorietà della motivazione, perché la Corte d'appello avrebbe contemporaneamente valorizzato la buona fede del giornalista e negato che egli avesse svolto adeguati controlli. Il resistente, nel controricorso, ha proposto ricorso incidentale contro la statuizione sulle spese nei confronti di un diverso convenuto erroneamente indicato come direttore del giornale, lamentando la mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondati entrambi i motivi: ha affermato che la c.d. verità putativa non coincide con la mera verosimiglianza della notizia né con il semplice affidamento in buona fede sulla fonte, ma richiede la prova dell'involontarietà dell'errore, del controllo professionale sulla fonte e della sua attendibilità; ha inoltre condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui la relazione amministrativa richiamata non era una fonte giudiziaria o investigativa né un atto privilegiato, e il giornalista si era limitato a un mero "copia e incolla" senza i necessari approfondimenti. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la censura sulle spese investe un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del resistente, dando altresì atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma invocata dai ricorrenti per sostenere la scriminante del diritto di cronaca; la Corte ne esclude l'applicabilità perché manca la verità putativa e il controllo diligente sulla notizia
richiamato in relazione alla diffamazione a mezzo stampa; la Corte conferma la responsabilità per diffamazione in mancanza dei presupposti dell'esimente
art. 10 CEDU
invocato dai ricorrenti a sostegno della libertà di informazione, ma non idoneo a scriminare la pubblicazione in assenza di verifica della notizia
richiamato quale esimente della buona fede; la Corte precisa che richiede l'involontarietà dell'errore e il controllo professionale della fonte
dedotto per denunciare vizi motivazionali; la Corte esclude la sussistenza di contraddizioni o illogicità nella motivazione d'appello
richiamato nel ricorso incidentale sulle spese; la Corte ribadisce che la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la compensazione delle spese; la Corte afferma che il mancato uso della compensazione non è censurabile in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
menzionata per distinguere il provvedimento amministrativo dal mero atto amministrativo e per negare natura privilegiata alla relazione richiamata nell'articolo
Massime di principio
- Nel diritto di cronaca, la scriminante della verità putativa non è integrata dalla sola verosimiglianza della notizia o dal mero affidamento soggettivo sulla fonte: il giornalista deve provare di avere involontariamente errato nonostante un controllo professionale effettivo e adeguato della fonte stessa.
- La maggiore autorevolezza della fonte riduce l'intensità dell'obbligo di verifica, ma non esonera il giornalista dal controllo minimo necessario: non è legittimo il semplice riportare quanto affermato da altri senza alcuna verifica della notizia.
- La riproduzione pedissequa di un atto amministrativo privo di natura giudiziaria o investigativa non vale, di per sé, a fondare la scriminante della buona fede quando manchi un effettivo vaglio dell'attendibilità del contenuto.
- In tema di diffamazione a mezzo stampa, la valutazione circa la sussistenza della buona fede del giornalista va coordinata con il dovere di verifica: la buona fede rilevante è quella non colpevole, non quella derivante da un affidamento acritico e non controllato.
- La statuizione sulle spese processuali è normalmente espressione di potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per il solo fatto che il giudice non abbia disposto la compensazione.
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