Cassazione Civile, Ordinanza n. 25578/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (soccombente)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto in giudizio la controparte del precedente giudizio chiedendo l’accertamento dell’inadempimento all’obbligo di rilasciare quietanza-fattura del pagamento ricevuto a titolo di spese processuali e la condanna al risarcimento di euro 500,00, assumendo di non poter detrarre fiscalmente l’importo pagato ai fini IVA e IRPEF. Il giudice di pace aveva rigettato la domanda nel merito; l’appello era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale perché la causa, di valore pari a euro 500,00, rientrava nel giudizio di equità del giudice di pace e quindi l’impugnazione era limitata ai soli vizi consentiti dall’art. 339, comma 3, c.p.c. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 339 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente attribuito alla causa un valore inferiore a quello reale e, conseguentemente, avesse illegittimamente dichiarato inammissibile l’appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse inammissibile per violazione dell’art. 360-bis c.p.c., poiché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato il principio secondo cui le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente euro 1.100 sono pronunciate secondo equità, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile l’appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., aveva dunque deciso in conformità alla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha inoltre osservato che la censura del ricorrente era generica e apodittica, e che non era stato indicato un diverso valore della domanda; dagli atti risultava soltanto il valore di euro 500,00. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma posta a fondamento della pretesa originaria di rilascio della quietanza-fattura.
Invocato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione idonea a superare il principio sull’appello delle sentenze di equità.
Invocato nel motivo di ricorso per contestare la determinazione del valore della causa.
La Corte richiama il comma 2 per affermare che le sentenze del giudice di pace in cause di valore non eccedente euro 1.100 sono pronunciate secondo equità.
Invocato nel motivo di ricorso tra i vizi denunciati.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello perché avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità sono deducibili solo i vizi consentiti dalla norma.
Invocato dal ricorrente come base delle censure per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatto decisivo.
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo per violazione di questa disposizione, perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza di legittimità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater; comma 1-bis
Richiamato per disporre il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Indicata come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Le sentenze del giudice di pace rese in cause di valore non eccedente euro 1.100, salvo le controversie derivanti da contratti conclusi mediante moduli o formulari, sono decisioni pronunciate secondo equità ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c.
- Avverso una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità, l’appello è soggetto al regime di impugnazione limitata previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c., potendo investire solo la violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia.
- Quando si contesta l’inammissibilità dell’appello per ragioni attinenti al valore della causa, il ricorrente deve indicare in modo specifico quale sarebbe il valore effettivo della domanda; una censura generica e apodittica non è idonea a scalfire la decisione.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione può fondarsi sull’art. 360-bis c.p.c. quando la decisione impugnata sia conforme all’orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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