Cassazione Civile, Ordinanza n. 23926/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di un lavoratore volta ad accertare che, nonostante la formale dipendenza da una società terza, la prestazione fosse stata in concreto utilizzata da un'altra società mediante una somministrazione irregolare di manodopera. I giudici di merito avevano ritenuto che l'organizzazione del lavoro e il potere direttivo fossero in capo alla società utilizzatrice, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 19/01/2015 con la società utilizzatrice, condannandola al pagamento di differenze retributive, alla riammissione in servizio e alle retribuzioni medio tempore maturate. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello subordinato relativo al risarcimento/indennità da liquidare, secondo la ricorrente, ex art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, in analogia con l'art. 32, comma 5, l. 183/2010; (2) violazione dell'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015 per non avere la Corte d'appello applicato il regime indennitario previsto per la conversione del contratto a termine; (3) in subordine, violazione dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, per le medesime ragioni qualora la disciplina successiva non fosse ritenuta applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi, osservando che nell'ipotesi di accertata somministrazione illecito-irregolare di manodopera non vi è una mera conversione di un contratto a termine, ma l'emersione dell'effettivo datore di lavoro e la costituzione originaria di un rapporto a tempo indeterminato con l'utilizzatore, per intrinseca carenza dei requisiti di legittimità del termine. Di conseguenza, non si applica il più favorevole regime indennitario previsto dall'art. 32, comma 5, l. 183/2010 né dall'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, perché tali norme presuppongono proprio la conversione di un contratto a termine, evento che qui non ricorre. La Corte ha quindi confermato la condanna della società ricorrente e ha disposto la regolazione delle spese in favore di entrambe le parti controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la ricorrente deduceva omessa pronuncia sul motivo subordinato di appello; la Corte ha ritenuto implicitamente esaminata e disattesa la domanda
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata nei motivi secondo e terzo
norma sul vizio di nullità della sentenza invocata nel primo motivo
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
regime indennitario non applicabile quando non vi sia conversione di un contratto a termine, ma accertamento dell'effettivo datore di lavoro in conseguenza di somministrazione illecita
non applicabile nella stessa logica, perché presuppone la conversione di un contratto a termine
richiamato per ribadire che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la forma comune di rapporto di lavoro
richiamato come fonte dei requisiti di legittimità dell'apposizione del termine, la cui mancanza comporta la costituzione originaria di un rapporto a tempo indeterminato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- In caso di somministrazione illecita di manodopera, l'accertamento giudiziale dell'effettivo utilizzatore della prestazione comporta la costituzione originaria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con tale soggetto, e non la semplice sostituzione del datore formale con un altro datore per il residuo periodo contrattuale.
- Il regime indennitario previsto per la conversione di un contratto a termine non si applica quando il giudice accerta l'inesistenza sostanziale del datore formale e l'effettiva instaurazione ab origine del rapporto con l'utilizzatore; tale disciplina presuppone infatti una vera e propria conversione del contratto a termine.
- Quando il giudice di merito rigetta implicitamente una censura incompatibile con la decisione adottata, non ricorre necessariamente il vizio di omessa pronuncia se la motivazione consente di comprendere che la questione è stata disattesa.
- L'individuazione dell'effettiva struttura del rapporto di lavoro prevale sullo schermo formale dell'appalto o della somministrazione irregolare, con conseguente travolgimento delle scadenze contrattuali eventualmente apposte e applicazione delle conseguenze proprie del rapporto subordinato a tempo indeterminato.
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