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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23919/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina dal verbale con cui l'INPS aveva disconosciuto l'esistenza di rapporti di lavoro subordinato agricolo con cinque lavoratori, con conseguente mancato riconoscimento dei periodi utili ai fini contributivi e assicurativi; tra i lavoratori vi era anche il figlio del datore di lavoro. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, e la Corte d'appello aveva confermato il disconoscimento per quattro lavoratori, riconoscendo il rapporto solo per il figlio. Il ricorrente sosteneva in cassazione: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. perché l'onere di provare i fatti posti a fondamento del disconoscimento avrebbe dovuto gravare sull'INPS, che aveva emesso il verbale; inoltre, in assenza di convivenza familiare, non opererebbe la presunzione di gratuità della prestazione, e gli elementi istruttori dimostrerebbero invece subordinazione e onerosità; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'esistenza di altro giudizio tra le stesse parti relativo al medesimo verbale, definito con sentenza passata in giudicato che avrebbe riconosciuto il rapporto di lavoro; 3) violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c. per la mancata esenzione dalle spese in una controversia previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, quando l'INPS esercita il potere di autotutela e disconosce l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo quale presupposto della posizione assicurativa, spetta all'interessato provare in modo rigoroso l'esistenza, la durata, l'onerosità e la subordinazione del rapporto; nel caso di rapporti tra familiari, esclusa la convivenza non nasce comunque una presunzione opposta di onerosità, restando necessaria una prova precisa di tutti gli elementi costitutivi. Ha inoltre precisato che la valutazione di non decisività delle buste paga e delle deposizioni testimoniali sul pagamento in contanti integra una valutazione di merito non censurabile in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per mancata indicazione del fatto storico decisivo, del suo dibattito processuale e del contenuto del preteso giudicato esterno. Ha respinto il terzo motivo perché l'esenzione dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. opera solo nei giudizi per ottenere prestazioni previdenziali e non in una controversia avente ad oggetto il disconoscimento di rapporti di lavoro e della relativa contribuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta infondata perché non vi era violazione delle regole sull'onere della prova né del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

    è stato richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ribadito che il motivo è ammissibile solo se individua un fatto storico preciso, discusso e decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere probatorio, nel caso di disconoscimento INPS del rapporto agricolo nell'esercizio dell'autotutela, grava sull'interessato che voglia far valere il rapporto subordinato e la conseguente posizione assicurativa.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso ogni violazione, trattandosi di apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese; la Corte non ha ravvisato ragioni per discostarsi dal principio di soccombenza.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    l'esonero dalle spese è stato ritenuto applicabile solo ai giudizi diretti a conseguire prestazioni previdenziali, non alla controversia in esame.

  • art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993

    richiamato quale base del potere dell'INPS di disconoscere il rapporto agricolo e cancellare o rettificare le iscrizioni ai fini contributivi.

Massime di principio

  • Quando l'INPS, nell'esercizio del potere di autotutela, disconosce l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo costitutivo della posizione assicurativa, chi invoca quel rapporto deve provarne rigorosamente tutti gli elementi costitutivi, in particolare subordinazione e onerosità.
  • Il verbale ispettivo dell'INPS fa piena prova solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti; non copre invece le valutazioni, gli apprezzamenti o le inferenze del verbalizzante.
  • Nelle prestazioni lavorative rese tra familiari, la convivenza può fondare una presunzione di gratuità; se la convivenza manca, non sorge automaticamente una presunzione contraria di onerosità o di subordinazione, ma resta necessaria una prova rigorosa dei relativi elementi.
  • Le buste paga e le dichiarazioni testimoniali sul pagamento in contanti, se non corroborate da elementi univoci e specifici, non sono di per sé sufficienti a provare l'effettiva corresponsione della retribuzione.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione puntuale di un fatto storico decisivo, del suo oggetto di discussione tra le parti e del dato da cui esso risulti; non basta lamentare la mancata valutazione di documenti o difese.
  • L'esenzione dalle spese prevista per alcune controversie previdenziali non si estende automaticamente alle cause aventi ad oggetto il mero disconoscimento di rapporti di lavoro e dei relativi effetti contributivi.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneContributi previdenzialiImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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