Cassazione Civile, Ordinanza n. 23911/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurato)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di riscatto del corso di laurea presentata dall’assicurato nel 1981. Il giudice di merito aveva condannato l’ente previdenziale a comunicare l’importo della riserva matematica e le modalità di versamento, da calcolarsi secondo la disciplina vigente all’epoca della domanda amministrativa. L’ente aveva eccepito in tutti i gradi che il diritto fosse decaduto perché la comunicazione della riserva, inviata nel 1993 all’indirizzo indicato nella domanda originaria, doveva ritenersi validamente conosciuta per compiuta giacenza; sosteneva inoltre di non avere l’obbligo di compiere ulteriori verifiche sull’esattezza dell’indirizzo e che, in difetto di pagamento nei 60 giorni, l’assicurato avrebbe dovuto presentare una nuova domanda con ricalcolo della riserva. L’assicurato ha resistito osservando che non era stata provata l’effettiva consegna o il perfezionamento della notifica, che la circolare interna dell’ente imponeva ulteriori controlli sui plichi non recapitati, e che l’istituto conosceva comunque il nuovo indirizzo risultante da documentazione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso dell’ente previdenziale e lo ha rigettato. Ha affermato che il riscatto degli anni di laurea è una fattispecie a formazione progressiva: la domanda del lavoratore fa nascere l’obbligo dell’ente di comunicare la riserva matematica e le modalità di versamento, mentre la decadenza si verifica solo con il mancato versamento nel termine essenziale. Tuttavia, nel caso concreto, la Corte ha valorizzato il fatto che la comunicazione non era giunta all’indirizzo del destinatario, essendo emerso il mutamento di residenza già da tempo e la disponibilità agli atti dell’ente di dati diversi da quelli utilizzati per l’invio. Ha quindi escluso che la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. potesse operare, poiché mancava la prova che la comunicazione fosse stata indirizzata all’esatto recapito del destinatario e che questi potesse averne conoscenza senza sua colpa. Conseguentemente ha confermato la decisione impugnata e ha condannato il ricorrente alle spese.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c.
è stata proposta la censura di violazione di legge in cassazione
disciplina il riscatto del corso di laurea mediante pagamento della riserva matematica calcolata secondo tariffe ministeriali
art. 2-novies d.l. n. 30/1974 conv. in L. n. 114/1974
rende riscattabile il periodo di corso legale di laurea rinviando alla disciplina dell’art. 13 L. 1338/1962
d.m. 19/2/1981
richiamato dall’ente come fonte delle modalità di calcolo della riserva matematica
la Corte ribadisce che il termine di decadenza previsto da questa norma non si applica alla domanda di riscatto del corso di laurea
richiamato nelle eccezioni dell’ente in tema di silenzio-rigetto e termini processuali amministrativi
il termine per il versamento della riserva matematica è qualificato come essenziale per la funzionalità del sistema
la presunzione di conoscenza opera solo se la dichiarazione è giunta all’indirizzo del destinatario; la prova contraria può essere data dimostrando l’impossibilità senza colpa di prenderne cognizione
viene richiamato il principio secondo cui la notifica a destinatario irreperibile richiede indagini diligenti e non solo il dato soggettivo dell’ignoranza
Massime di principio
- Nel riscatto del corso di laurea la sequenza procedimentale è a formazione progressiva: la domanda dell’assicurato fa sorgere l’obbligo dell’ente di determinare e comunicare la riserva matematica, e solo il mancato pagamento nel termine essenziale produce la decadenza dal beneficio alle condizioni comunicate.
- Il termine di decadenza previsto per i trattamenti pensionistici dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non si applica alla domanda amministrativa di riscatto del corso di laurea, che attiene a un rapporto preliminare e distinto rispetto al trattamento pensionistico in senso stretto.
- La presunzione di conoscenza della dichiarazione ex art. 1335 c.c. opera solo se la comunicazione è stata inviata all’esatto indirizzo del destinatario; in caso di contestazione, occorre verificare in primo luogo la correttezza dell’indirizzo di destinazione e non limitarsi alla regolarità formale del procedimento di spedizione.
- La prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica per compiuta giacenza non basta, da sola, se risulta che il destinatario aveva mutato residenza e che tale dato era conoscibile o già conosciuto dal mittente con l’ordinaria diligenza.
- Le circolari interne dell’ente possono rilevare come indice dell’autovincolo organizzativo, ma non sostituiscono la verifica della concreta riferibilità della comunicazione al destinatario e della sua effettiva possibilità di conoscerla.
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